LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2717-2020 proposto da:
E2I ENERGIE SPECIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO PORZIO, LAURA BOVE, DOMENICO ARDOLINO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5020/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
CONSIDERATO
che:
E21 Energie speciali s.r.l. (già Edison Energie Speciali s.r.l., proprietaria di un impianto eolico, proponeva in data 20.5.2016, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di Euro 354,00, ottenuta senza computare la torre di sostegno dell’aerogeneratore, in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.
L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 1.170,00 che comprendeva anche il valore della suddetta torre.
E2i Energie speciali s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla contribuente.
Rilevava che non sussisteva la denunciata violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, laddove esclude dalla stima il valore dei macchinari, congegni e attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo precisando che il concetto di “funzionalità allo specifico processo produttivo è da correlarsi ai macchinari, congegni e ad altri impianti e non anche alle costruzioni peraltro espressamente considerate nella prima parte della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 in combinato disposto anche con riferimento al D.M. n. 28 del 1998, art. 2 nonché dell’art. 39, n. 652 anche in relazione all’art. 812 c.c..
Si critica in particolare l’interpretazione data dalla CTR alla novella legislativa della L. 2016, art. 1, comma 21 sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe affrontato la questione principale, sollevata nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, indagando alla stregua della documentazione prodotta se la torre sia o meno parte integrante dell’aerogeneratore.
Il Collegio ritiene che in merito a questa problematica sia opportuno rimettere la questione alle sezione V.
P.Q.M.
La Corte rimette la questione alla sezione V. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021