LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2630/2020 proposto da:
B.O., alias B.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MORETTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 9491/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/12/2019 R.G.N. 6384/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da B.O., cittadino senegalese di religione musulmana, agricoltore e poi piastrellista arrivato in Italia attraverso la Libia per fuggire ai ribelli che gli avevano ucciso il padre.
2. Il giudice di primo grado ha ritenuto generico il narrato del richiedente evidenziando l’esistenza di difformità con le dichiarazioni rese nel corso dell’audizione davanti alla commissione territoriale. Ha ritenuto del pari generiche le allegazioni sulle violenze asseritamente subite durante la detenzione e la permanenza in Libia, prive di prova circa gli effetti prodotti. Ha esaminato la vicenda narrata ed ha concluso che le contraddizioni su aspetti centrali del racconto rendevano poco credibile che si fosse allontanato per timore di avere problemi con la famiglia paterna ed ha del pari escluso l’esistenza di rischi in caso di rimpatrio. Ha dato atto del fatto che il ricorrente non aveva insistito nella richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, di cui comunque non ha ravvisato i presupposti. Ha escluso poi che il Senegal sia afflitto da una situazione di generalizzata violenza indiscriminata negando così la protezione sussidiaria ed ha negato quella umanitaria di cui non ha ravvisato le condizioni. Acquisita poi la documentazione sanitaria attestante un’epatite cronica HBV, il Tribunale ha ritenuto che dalla stessa emergesse che non vi era necessità di intraprendere terapie e che i controlli ematochimici da eseguire ogni anno ed ecografici biennali ben potevano essere effettuati anche in Senegal, il cui sistema sanitario sarebbe in grado di offrire adeguate cure mediche per tale diffusa patologia. Ha escluso infine che l’attività lavorativa svolta in Italia per cinque mesi con contratto a tempo determinato, fosse sintomatica di un effettivo radicamento nel paese.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso il B. affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare tardivamente una memoria di costituzione al fine di partecipare alla discussione.
CONSIDERATO
Che:
4. Il primo motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, commi 3 e 5 e artt. 5,6,7,8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, art. 3 e art. 27, comma 1 bis, per avere il Tribunale giudicato sulla base di fonti ferme al 2014 a fronte di quelle più aggiornate allegate dal richiedente – è infondato atteso che, diversamente da quanto si afferma il Tribunale di Milano ha preso in esame fonti che coprono un vasto arco temporale (dal 2011 al 2016) dalle quali ha desunto l’insussistenza di una situazione di conflitto armato e di violenza indiscriminata nella regione di provenienza e dunque la censura, fondata sulla non attualità della situazione accertata, non è pertinente.
5. Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
5.1. Con il secondo motivo il richiedente deduce che nel rigettare la domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la decisione avrebbe trascurato di prendere in esame la documentazione medica prodotta e di valutare l’esistenza di segni di ferite sul braccio destro a testimonianza delle violenze subite durante la permanenza in Libia che avrebbero invece richiesto ulteriori approfondimenti anche con la consultazione di Report internazionali di cui pure si era dato conto.
5.2. Con il terzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e art. 35 bis, lett. d) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e deduce che la Commissione gli aveva riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi di salute ai sensi del D.L. n. 113 del 2018, art. 19, comma 2, lett. d bis, traendo spunto dall’accertamento, contenuto nella relazione medica depositata, in base al quale si dava atto che in relazione alla patologia accertata (epatite HBV) verosimilmente il monitoraggio necessario sarebbe stato molto difficile in caso di rimpatrio.
5.3. Dalla lettura del provvedimento non emerge che il Tribunale nel rigettare la domanda abbia compiuto gli accertamenti necessari a verificare che le allegazioni del richiedente circa il trattamento subito durante il suo transito attraverso la Libia, che sarebbe testimoniato da tracce sul corpo, non abbia lasciato, come dedotto, conseguenze di tipo psichico. Inoltre, ha trascurato di indagare l’esistenza dell’allegato nesso di causalità tra tali maltrattamenti e la grave patologia dalla quale il ricorrente è pacificamente affetto. Va rammentato che in materia di protezione internazionale, la condizione giuridica di vulnerabilità, per problematiche di salute, addotta dal richiedente la protezione per ragioni umanitarie, in ipotesi di presentazione della domanda in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere vagliata, in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore della novella citata ed al suo positivo accertamento potrà conseguire il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L., della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, e non del nuovo permesso per motivi di salute introdotto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 lett. d) bis, come modificato del D.L. n. 113 del 2018, citato art. 1 comma 9, convertito nella L. n. 132 del 2018, avente contenuto e durata più restrittivi (cfr. per tutte Cass. s.u. 13/11/2019 n. 29459). Il Tribunale, infatti, prende in esame il passaggio attraverso la Libia solo per verificare la necessità di approfondire il tema con un’audizione e la esclude ritenendo le allegazioni generiche ma non pone affatto in collegamento, sebbene sollecitato, la situazione del migrante che afferma di essere stato picchiato in carcere allegando le tracce residuategli sul braccio ed anche di essere stato venduto. Tanto meno indaga sulla possibile connessione della patologia (Epatite HBV) con il vissuto denunciato.
5.4. Se infatti il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, tuttavia nel caso in cui tali violenze, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti, abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, ed il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegare e prova del come e del perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile (cfr. Cass. 16/12/2020 n. 28781) allora il giudice è tenuto a prenderle in considerazione ad approfondire la situazione anche attraverso l’esercizio dei suoi poteri officiosi ed, infine, a motivare specificatamente le ragioni per le quali ritenga non decisive tali circostanze ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari che, come è noto, costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità. Si tratta di valutazione da effettuare caso per caso e vengono in rilievo anche le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Cass. n. 13565 del 2020).
6. L’accoglimento delle due censure comporta l’assorbimento dell’ultimo motivo di ricorso con il quale viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 6 del Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali dell’Assemblea Generale ONU del 16.12.1966, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881.
7. In conclusione devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigettato il primo e la decisione impugnata, cassata in relazione alle censure accolte, deve essere rinviata al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigetta il primo, assorbito il quarto; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla determinazione delle spese anche relative al giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021