Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26957 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2756/2020 proposto da:

R.M.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA EUGENIA LO BELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– intimato –

Avverso il decreto n. cronologico 1253/2019 del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 01/07/2019 R.G.N. 2605/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 1 luglio 2019, il Tribunale di Trento rigettava il ricorso di R.M.F., cittadino bengalese, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Verona, di reiezione delle sue domande di protezione sussidiaria e, in subordine, umanitaria;

2. esso riteneva, come la Commissione territoriale, la scarsa credibilità del richiedente, per l’incoerenza e la lacunosità, ma soprattutto la contraddittorietà del suo racconto: avendo egli riferito, davanti alla Commissione territoriale, di avere contratto due matrimoni (uno nel 2008 e uno nel 2010), da ognuno dei quali sarebbe nato un figlio e di essere stato denunciato dai familiari della prima moglie, per il mancato pagamento della dote e poi aggredito dal fratello e da amici della stessa, così decidendo di lasciare il Paese con un viaggio organizzato da alcuni trafficanti, tramite volo di linea fino a ***** e successivo attraversamento di Turchia e Libia, per arrivare finalmente in Italia; e invece dichiarato, in sede di audizione giudiziale, un solo matrimonio nel 2008, da cui sarebbe nata nel 2009 una figlia e seguita una separazione giudiziale nel 2010, essendo poi stato denunciato dalla moglie per il mancato pagamento del contributo di mantenimento e quindi ricercato dalla Polizia presso la casa della madre, pure presso la sua abitazione nella capitale: così decidendo di lasciare il Paese un anno dopo, chiedendo un prestito ai parenti;

3. la non credibilità del racconto era valutata preclusiva alla concessione della protezione sussidiaria, neppure ricorrendone i presupposti, anche per l’assenza in Bangladesh di una condizione di violenza indiscriminata rilevante a fini di un grave danno, in base alle informazioni acquisite dal sito della Farnesina pubblicato il 5 dicembre 2018; né avendo il richiedente documentato una particolare condizione di integrazione sociale in Italia, per avere lavorato periodi brevi (dal 27 agosto al 30 settembre 2018 come operaio e dal 18 aprile al 31 maggio 2019 come operaio agricolo), così da meritare la protezione umanitaria;

4. con atto notificato il 30 luglio 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non svolgeva alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis e vizio motivo, nonché violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e vizio motivo, per l’erronea assunzione della propria non credibilità, sulla base del mero raffronto tra le versioni della vicenda rese davanti alla Commissione e al Giudice, nota essendo la maggiore serenità dello straniero in tale sede, assistito dal proprio difensore e pertanto rilevando soltanto le contraddizioni interne alle dichiarazioni davanti al Tribunale: essendo stata acquisita conferma della veridicità del secondo racconto dalla denuncia della moglie separata, potuta peraltro produrre in copia con traduzione autentica soltanto in sede di legittimità; infine, non avendo il Tribunale assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria, secondo i richiamati principi giurisprudenziali (primo e secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. non si configurano le violazioni di legge denunciate, limitate alla mera enunciazione nella rubrica, senza deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; restando estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1379);

3.1. inoltre, si tratta di una vicenda di natura privata, relativa a liti familiari, estranea al sistema della protezione internazionale (Cass. 1 aprile 2019, n. 9043; Cass. 23 ottobre 2020, n. 23281), censurata in modo assolutamente generico, senza alcuna allegazione dei requisiti delle misure invocate, nonostante sia onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi, a seconda della forma di protezione invocata, ognuna fondata su differenti causae petendi (Cass. 31 marzo 2020, n. 7622);

3.2. le doglianze si risolvono pertanto in una mera contestazione valutativa, pure generica, essendo poi la censura di omesso adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria assolutamente inidonea, per l’evanescenza delle considerazioni di carattere generale, al punto da rendere irrilevante l’assenza di fonti attendibili per il carattere di ufficialità, in corrispondenza della previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701), non assicurata da quelle acquisite dal Tribunale (dal sito della Farnesina del 5 dicembre 2018: primo periodo di pg. 4 del decreto);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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