LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3042/2020 proposto da:
K.M.H.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE FORLI’-CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 5957/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 02/12/2019 R.G.N. 5379/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con decreto 2 dicembre 2019, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso di K.M.H.A., cittadino bengalese, avverso la decisione della Commissione Territoriale di Forlì-Cesena, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. come già la Commissione, esso escludeva la credibilità del richiedente per la contraddittorietà e genericità del racconto del suo abbandono del Bangladesh (regione di Syleth), per ripagare un prestito, contratto per sovvenire alla grave indigenza del proprio nucleo familiare (oltre alla moglie e i due figli, i genitori pensionati, uno dei fratelli affetto da problemi neurologici e una sorella malata di mente invalida: tutti conviventi in una casa offerta da una persona generosa del villaggio, percipienti un esiguo sussidio statale e un aiuto dai vicini), a seguito di un’inondazione del fiume ***** (collocata cronologicamente in sede di audizione amministrativa nel mese di aprile 2014, in sede giudiziale invece in un venerdì del 2014, senza ricordarne il mese), che aveva travolto (come le altre circa settecento, anche) la loro casa; sicché, grazie a un secondo prestito dalla medesima persona e con l’intermediazione di un trafficante, era giunto in Libia, dove era rimasto circa due anni, lavorando senza essere sempre pagato e subendo violenze e anche torture;
3. nonostante la sostanziale plausibilità della vicenda, ancorché poco circostanziata e con evidenti contraddizioni (in ordine, in particolare, alla collocazione temporale dell’inondazione e della partenza dal Paese d’origine), il Tribunale ne escludeva l’ascrivibilità ad alcuna ipotesi di protezione: in assenza dei requisiti (neppure allegati dal richiedente) per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure di protezione sussidiaria, tenuto conto della documentata condizione del suo Stato di provenienza, di inesistenza di una situazione sociopolitica di violenza indiscriminata, sulla base delle fonti informative ufficiali consultate; né di una condizione di vulnerabilità, non integrando poi la documentata condizione lavorativa (a tempo parziale indeterminato) elemento sufficiente di integrazione sociale in Italia, comparativamente alla situazione nel suo Paese, tenuto conto del mantenimento di legami familiari forti, ai fini della protezione umanitaria; nemmeno, infine, potendosi tenere conto del periodo in Libia, in quanto Paese di transito, rispetto al quale egli non aveva allegato peculiari conseguenze di fragilità psicofisica;
4. con atto notificato il 2 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5, difetto di motivazione, travisamento di fatti e omesso esame di fatti decisivi, per la mancata applicazione del protocollo procedimentale nella valutazione (di contraddittorietà e genericità del racconto, ridondante in quella) di scarsa credibilità, in assenza di alcuna cooperazione istruttoria nell’accertamento del fenomeno dell’usura in Bangladesh, in riferimento alle condizioni del prestito contratto con una persona del villaggio (tale A.), a seguito dell’inondazione che aveva distrutto la casa della famiglia, rendendola gravemente indigente (primo motivo); violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per la negazione della subordinata misura di protezione umanitaria, nell’omissione di verifica dell’obbligo costituzionale e internazionale di fornire protezione a “persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità”, in riferimento alla situazione di violenza diffusa in Bangladesh e in particolare al rischio del richiedente di subire violenze e sevizie da parte dell’usurario, senza neppure una corretta valutazione del suo inserimento sociale in Italia (terzo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);
3.1. il Tribunale non ha sostanzialmente indagato il pur rappresentato fenomeno dell’usura in Bangladesh (Cass. 20 gennaio 2021, n. 904), essendosi limitato ad un formale e rapido passaggio in ordine alla tutela giuridica contro interessi usurari e alla riduzione del tasso prevista dalla legge bengalese The usurious Loans Act, 1918 (ultimi tre alinea del terzo capoverso di pg. 6 del decreto), in assenza di una specifica indicazione delle fonti in concreto utilizzare e del contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti quanto ai prestiti usurari, senza in tal modo consentire alla parte la duplice verifica di provenienza e di pertinenza dell’informazione (Cass. 10 settembre 2020, n. 18779);
3.2. con siffatto inadempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, esso ha violato il principio di procedimentalizzazione legale; e non soltanto in relazione al detto fenomeno, ma pure in riferimento al parimenti prospettato evento calamitoso (in effetti verificatosi, al di là dell’imprecisione di date riferite: come verificato dal Tribunale, al penultimo capoverso di pg. 5 del decreto), posto dal richiedente quale causa determinante la contrazione del prestito usurario.
Sicché, il Tribunale ha omesso di esaminare la relativa circostanza, invece da valorizzare ai fini della protezione umanitaria, anche tenuto conto in sede di interpretazione evolutiva del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20 bis (inserito dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 1, lett. h), conv. in L. n. 132 del 2018), inapplicabile ratione temporis, che ha espressamente previsto il permesso di soggiorno per calamità, da concedere “quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza” (Cass. 4 febbraio 2020, n. 2563; Cass. 8 aprile 2021, n. 9366);
4. il ricorrente deduce, infine, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per l’erronea esclusione di una condizione di minaccia grave alla vita dei cittadini in Bangladesh, rilevante ai fini della protezione sussidiaria, per la documentazione di rapporti di Amnesty International del 2015/16 e del 2016/17 di attacchi di gruppi armati islamici mirati nei confronti di decine di persone (stranieri, attivisti laici, omosessuali), nonché di sparizioni forzate di membri dei partiti di opposizione e di altri fatti di terrorismo, con ricorso delle forze dell’ordine alla tortura e ad altri maltrattamenti in custodia (secondo motivo);
5. esso è infondato;
6. il Tribunale ha escluso la ricorrenza di una condizione di generale violenza indiscriminata in Bangladesh sulla base di fonti ufficiali, specificamente indicate e più recenti, in quanto relative agli anni 2018 e 2019 (all’ultimo capoverso di pg. 6 e al primo di pg. 7 del decreto), pertanto aggiornate al momento di adozione della decisione (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230), cui il ricorrente ha opposto fonti più risalenti (rapporti di Amnesty International del 2015/16 e del 2016/17); e per giunta, di fatti sia pure gravi ma circoscritti, né tali da integrare condizione rilevante ai fini di esposizione a grave danno del richiedente in caso di rimpatrio: pertanto inidonei ad integrare una censura che dimostri come il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo una censura siffatta contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire l’effettiva verifica della violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769);
7. pertanto il primo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti e il secondo rigettato, con la cassazione del decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021