LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3072/2020 proposto da:
O.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 10989/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 18/12/2019 R.G.N. 5223/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con decreto 18 dicembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di O.O., cittadino nigeriano, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Verona, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. esso riteneva la scarsa credibilità (per genericità, incoerenza e inverosimiglianza) del racconto del richiedente, che aveva riferito di avere abbandonato il proprio Paese il 18 marzo 2016 (prima del giorno fissato per il suo rito di iniziazione), per sottrarsi alle minacce e alle violenze degli appartenenti alla setta degli *****, a seguito del rifiuto opposto, in quanto di religione cristiana, alla successione nel posto ricoperto dal padre defunto;
3. il Tribunale escludeva pertanto i requisiti di concessione delle misure di protezione internazionale richieste, anche tenuto conto, sulla scorta delle fonti ufficiali consultate in riferimento alle distinte regioni della Nigeria (interessata da conflitti armati nella zona settentrionale per la presenza del gruppo terroristico di matrice islamica ***** e di altri nella zona del Delta del Niger per lo sfruttamento diseguale delle risorse petrolifere), dell’inesistenza di una condizione di violenza indiscriminata in Edo State, di provenienza del richiedente, pertanto non esposto al pericolo di un grave danno in caso di rimpatrio; ma neppure in condizioni di vulnerabilità, né di adeguato livello di integrazione sociale in Italia (nell’insufficienza ex se della documentazione dell’attività lavorativa prestata a tempo determinato), anche comparativamente al proprio Paese, tali da meritargli la protezione umanitaria;
4. con atto notificato in data 9 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8,14, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), per il fondato timore del richiedente di essere in caso di rimpatrio oggetto di persecuzione, anche da parte di soggetti non statuali, in assenza di possibilità o volontà delle autorità di fornire adeguata protezione, in conseguenza del”la tragica e dolorosa vicenda che lo aveva visto protagonista come da verbale di audizione” (avente ad oggetto le violenze e minacce subite da appartenenti della setta degli *****), ivi introdotta “con dovizia di particolari”, di cui peraltro era esclusa la credibilità per inverosimiglianza, in assenza di uno specifico approfondimento istruttorio (primo motivo);
2. esso è fondato;
3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674): esso è pertanto tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 19 giugno 2020, n. 11925);
3.1. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.): nel caso di specie, l’esame del racconto (al secondo capoverso di pg. 3 del decreto), è stato ritenuto non credibile dal Tribunale per una valutazione di incoerenza priva di un’adeguata disamina logica e giuridica, sull’essenziale rilievo della dichiarata occupazione del richiedente di muratore, in contrasto con la riserva della selezione, “sulla base di quanto confermato dalle fonti più accreditate in materia” (neppure indicate), dal”la setta degli *****… dei propri componenti all’e’lite della società” (così all’ultimo capoverso di pg. 3 del decreto), con integrazione dell’errore di diritto denunciato;
3.2. nel caso di specie, si palesa la necessità di un più specifico approfondimento, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, sulla setta degli *****, alla base della vicenda migratoria del richiedente: già questa Corte avendo ritenuto, in tema di protezione sussidiaria, che le minacce di morte da parte di una setta religiosa integrino gli estremi del danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), né possano essere considerate un fatto di natura meramente privata, anche se provenienti da soggetti non statuali, avendo pertanto l’autorità giudiziaria adita il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l’effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27859: entrambe con specifico riferimento alla setta degli *****);
4. il ricorrente deduce quindi violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la ricorrenza, erroneamente esclusa, dei requisiti di concessione della protezione umanitaria (secondo motivo); violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, per inadempimento all’obbligo di cooperazione istruttoria nell’accertamento dell’attuale quadro socio-politico di riferimento della Nigeria in base a COI più aggiornate (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale una più rigorosa disamina degli indici di vulnerabilità del richiedente, ai fini della protezione umanitaria (quarto motivo);
5. essi sono assorbiti;
6. pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbiti gli altri, con la cassazione del decreto, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021