Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26962 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6135/2020 proposto da:

A.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 50/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 07/01/2020 R.G.N. 4208/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 50/2020 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto di A.S., cittadino del Pakistan, con il quale ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria e umanitaria;

2. dal decreto si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine con le gravi violenze (riscontrabili dalle cicatrici sul corpo) subite per mano di esponenti dell’ISF (una setta studentesca) dopo essere intervenuto a difesa di due giovani donne, provenienti dal suo stesso villaggio, molestate dai detti studenti; costoro lo avevano picchiato rompendogli un braccio ed un piede e costretto al ricovero in ospedale e in clinica; la denunzia alla Polizia era rimasta senza esito poiché gli studenti erano appoggiati da partiti politici protetti dalle forze dell’ordine; in seguito i componenti della banda avevano fatto irruzione nel negozio di famiglia uccidendo il padre ed il fratello, perché a lui somigliante;

3. il Tribunale, ritenuto il racconto poco credibile, ha escluso i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ed osservato, quanto all’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), che le fonti consultate escludevano nel paese di origine del richiedente una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato; quanto alla protezione umanitaria, escluso che potesse rilevare il fatto che nel Paese di transito si consumassero violazioni dei diritti umani fondamentali, ha osservato che la complessiva non credibilità del narrato precludeva ogni possibilità di comparazione tra le condizioni di vita in Italia e quelle in Pakistan; neppure era possibile valorizzare le documentate condizioni cicatriziali che seppure riconosciute dal medico certificante come astrattamente compatibili con colpi di arma da fuoco non potevano per ciò solo essere ricondotte alle violenze asseritamente subite dagli studenti;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.A. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4, 5, censura il provvedimento impugnato per violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria in relazione al mancato accoglimento della richiesta di A.S. di essere ascoltato dal giudice; con riferimento al rilevato contrasto tra quanto dichiarato in sede di compilazione del modello C3 (essersi allontanato per motivi di lavoro) allega che tale compilazione era avvenuta in assenza di interprete di lingua punjabi, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, secondo quanto evincibile dalla mancanza di sottoscrizione dell’interprete; lamenta che non era stata considerata ai fini del giudizio di credibilità la documentazione relativa alle cicatrici;

2. con il secondo motivo deduce error in procedendo, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale posto a fondamento del giudizio di non credibilità documentazione non prodotta in sede giurisdizionale da alcuna delle parti e cioè i certificati di morte di padre e fratello allegati solo in sede di colloquio amministrativo e non direttamente visionati dal Collegio;

3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo rappresentato dal mancato esame delle certificazione medica relativa alle violenze subite ed agli esiti delle stesse che assume idonei a configurare una situazione di vulnerabilità giustificativa del permesso di soggiorno; denunzia inoltre apparenza di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha dichiarato di condividere la valutazione di non credibilità del narrato effettuata dalla Commissione territoriale, fondata sulla genericità delle circostanze riferite, sul fatto che i certificati di morte del padre e del fratello erano privi di data, sulle contraddizioni nelle quali era incorso il ricorrente in relazione ai riferimenti temporali della vicenda, sulla mancata indicazione di specifiche circostanze relative al momento in cui i familiari avrebbero denunziato l’accaduto alle forze dell’ordine; ha, inoltre, evidenziato che le dichiarazioni formulate in sede amministrativa contrastavano con quanto risultante dal modello C3 compilato dall’interessato e che le fonti consultate non consentivano di ritenere che l’ala studentesca del partito ISF fosse dedita ad azioni criminose;

4.1. la questione relativa all’assenza di interprete al momento della redazione del modello C3 all’atto dell’arrivo in Italia non è stata specificamente affrontata dal giudice di merito, ed a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto;

4.1. la doglianza relativa alla mancata audizione del richiedente risulta infondata alla luce della giurisprudenza della S.C. secondo la quale in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (Cass. 33858/2019);

4.2. le ulteriori censure risultano inammissibili in quanto si sostanziano in un mero dissenso valutativo in ordine agli elementi presi in considerazione dal giudice di merito nel pervenire alla valutazione di non credibilità del narrato;

5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1229/2019, 27000/2016), ipotesi queste non ricorrenti nella concreta fattispecie; tanto è a dirsi anche in relazione alla documentazione considerata dal giudice di merito che si assume non allegata in sede giurisdizionale ma solo in sede di colloquio amministrativo, stante la specifica previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, in tema di obbligo della Commissione territoriale a rendere disponibile al giudice di merito il fascicolo amministrativo e l’intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III D.Lgs. cit.;

6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; come è noto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Un. 8053/2014); tale omesso esame non è declinabile rispetto alla documentazione sanitaria relativa alle ferite conseguenti alle violenze asseritamente subite dagli studenti, in quanto, a prescindere dalle modalità della relativa evocazione, non conformi al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, tale situazione è stata espressamente presa in considerazione dal giudice di merito che, con apprezzamento a lui riservato, insindacabile in sede di legittimità, ha escluso che alla stessa potesse connettersi una situazione di vulnerabilità giustificatrice della protezione umanitaria; infine, è inammissibile la denunzia di motivazione apparente in quanto parte ricorrente non deduce che le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato non consentono di ricostruire il percorso logico giuridico alla base della decisione ma si limita a denunziare la mancata valutazione della documentazione versata in atti, documentazione evocata in termini riassuntivi e generici, inidonei a dare contezza del vizio in tesi ascritto al provvedimento impugnato;

7. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite essendosi la parte intimata limitata al deposito di atto di costituzione (al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione) al quale non è seguita alcune ulteriore attività difensiva;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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