Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26963 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3032/2020 proposto da:

N.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA VIGNALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, sezione di Perugia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/07/2019 R.G.N. 965/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

che:

N.M. cittadino senegalese, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi, al Tribunale di Perugina che ne disponeva il rigetto, decisione confermata in appello;

a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente tenuto conto della scarsa coerenza e rilevanza dei fatti narrati;

lo Stato di provenienza, alla stregua delle informazioni acquisite da siti specializzati, non risultava interessato da situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da pòrre in pericolo l’incolumità della posizione civile per il solo fatto di soggiornarvi; nonostante la situazione di povertà, il Paese presentava una situazione di solida stabilità politica;

in esso non vigeva la pena di morte e vi era stata adesione al Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, Convenzione dei Diritti del Fanciullo e contro la Tortura e i trattamenti e le Punizioni Crudeli, Inumane o Degradanti;

quanto alla protezione c.d. umanitaria del pari invocata, non risultavano circostanziate particolari ragioni di vulnerabilità individuale che giustificassero la permanenza in territorio italiano, idonei a consentire il riconoscimento della protezione richiesta, non risultando neanche sufficientemente dimostrata l’integrazione nel nostro Paese;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., si prospetta la nullità della sentenza per la carenza di una accurata analisi delle singole ipotesi di protezione oggetto del diritto azionato; si osserva che a fronte della contestazione circa la assenza di motivazione della pronuncia di primo grado, il giudice del gravame si limitava ad affermare che fosse “sicuramente motivato”;

2. il motivo presenta un evidente difetto di specificità giacché non riporta il tenore della pronuncia di primo grado alla quale il motivo fa riferimento e che si deduce fosse carente sotto il profilo motivazionale;

in tema di ricorso per cassazione, sono, infatti, inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso (vedi Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34469); il principio di specificità che governa il ricorso per cassazione è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro (vedi Cass. 4/10/2018 n. 24340); detto onere, per quanto sinora detto, non risulta assolto da parte ricorrente;

3. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

ci si duole che la Corte di merito non abbia attivato i poteri istruttori d’ufficio in presenza delle riscontrate incongruenze del racconto, né abbia motivato in ordine alle ragioni sottese al giudizio di scarsa attendibilità del narrato;

4. con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

si critica la statuizione relativa al diniego di riconoscimento della protezione umanitaria in relazione alla quale è stata ritenuta irrilevante la situazione globale del Paese di provenienza; tanto in violazione dei principi ribaditi dalla Suprema Corte alla stregua dei quali è necessario esaminare dette condizioni al fine del bilanciamento rispetto alla situazione del Paese di accoglienza;

5. i motivi possono essere congiuntamente trattati per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse;

essi sono inammissibili per quanto di seguito esposto;

nello specifico il richiedente aveva dedotto di aver subito insieme alla madre naturale, le ingiuste pretese della matrigna, che li aveva resi oggetto di minacce e ritorsioni, inducendolo anche ad abbandonare l’esercizio commerciale da lui gestito;

si tratta di una storia definita correttamente come familiare di origine patrimoniale che non può rientrare nell’ambito della sfera di applicazione della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello “status” di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (vedi Cass. 23/10/2020 n. 23281);

né le generiche considerazioni poste a base della terza critica, appaiono idonee ad inficiare la statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria del Collegio di merito che si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (vedi Cass. S.U. 13/11/2019 n. 29459);

in definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto giacché le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 (vedi ex aliis, Cass. 8/2/2017 n. 3305).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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