Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26964 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3036/2020 proposto da:

C.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA VIGNALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 448/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

C.B. cittadino della Guinea Bissau, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale: a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Perugia, che ne disponeva il rigetto;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte distrettuale;

a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente; la vicenda rappresentata rivestiva natura squisitamente privata anche considerato che i motivi di salute addotti, erano risultati insussistenti, giacché la documentazione sanitaria prodotta attestava l’esistenza solo di lievi infermità giudicate curabili con antinfiammatori anche nel Paese di origine; quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sussisteva alcuna condizione di vulnerabilità che ne giustificasse il rilascio;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si censura la pronuncia della Corte di merito, in estrema sintesi, per aver erroneamente applicato i criteri ermeneutici relativi al particolare regime probatorio che connota il procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale;

ci si duole del mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice del gravame, che ben potevano essere attivati a fronte delle allegazioni contenute in sede di ricorso introduttivo ed attinenti alle precarie condizioni sanitarie del Paese di origine;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

ci si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di procedere alla doverosa verifica della situazione socio-sanitaria mediante il confronto della vicenda scrutinata con le fonti internazionali onde verificare se nel Paese di origine la situazione quale quella narrata, potesse integrare una compressione di diritti fondamentali; si deduce che una accurata analisi della propria condizione soggettiva avrebbe sicuramente evidenziato una condizione di estrema vulnerabilità essendosi egli allontanato dal proprio Paese, abbandonando una condizione di vita precaria anche per la difficoltà di cura di semplici patologie;

3. il ricorso, nei suoi articolati profili, è inammissibile per le ragioni di seguito esposte;

le censure proposte sono, infatti, completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, che risulta, dunque, inosservato;

al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo i quali:

a. “il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (vedi Cass. SU 11308/2014);

b. “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

nel caso in esame, i motivi proposti sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione che alle censure prospettate nel grado di merito: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati;

le generiche enunciazioni in tema di sussistenza di precarie condizioni di salute e di precarietà delle strutture sanitarie del Paese di origine, e quelle relative alla necessità di attingere a fonti internazionali accreditate onde verificare anche la ricorrenza delle condizioni coessenziali al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non appaiono idonee ad inficiare la struttura argomentativa che sostiene la pronuncia impugnata, cui si è fatto riferimento nello storico di lite;

in definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto giacché le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 (vedi ex aliis, Cass. 8/2/2017 n. 3305).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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