Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26965 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3264/2020 proposto da:

A.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIA BERTICELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino/Novara presso la Prefettura – UTG di Novara, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1254/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 580/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

A.S. cittadino del Ghana, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Torino, che ne disponeva il rigetto;

tale provvedimento appellato dal soccombente, veniva confermato dalla Corte distrettuale;

a fondamento della decisione assunta, il Collegio del merito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto che il narrato era del tutto generico e carente di dettagli, complessivamente poco credibile; nessun elemento obiettivo era stato indicato quanto alle vessazioni che il richiedente assumeva di aver subito, non essendo state allegate le lettere di minacce che deduceva di aver ricevuto; il Ghana era considerato uno dei Paesi più avanzati del continente africano, come desumibile da siti specializzati e dall’articolo allegato dal medesimo ricorrente;

osservava in ogni caso, sempre in base alle informazioni reperibili su detti siti, che l’organizzazione sociale era informata al rispetto delle leggi dello Stato ed ai principi costituzionali di tutela dei diritti umani;

non sussisteva quindi la probabilità, anche a ritenere credibile la narrazione del richiedente, che in caso di rimpatrio, egli potesse trovarsi in condizione di pericolo per la vita o l’incolumità personale;

quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sussisteva alcuna condizione di vulnerabilità che ne giustificasse il rilascio;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge.con ò controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta Diritti Fondamentali U.E., art. 46 Direttiva 2013/32/UE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

ci si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di esaminare la richiesta di nuova audizione avanzata dal richiedente asilo, rimarcandosi che la nuova audizione è fondamentale ai fini di fugare i dubbi sulla storia narrata ed a circostanziare ulteriormente il racconto;

2. con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

si critica la statuizione con la quale è stata rigettata la domanda di protezione sussidiaria, trascurando di considerare le fonti dalle quali emergeva una scarsa protezione dei cittadini da parte del Ghana (alto livello di corruzione della polizia, arresti arbitrari…);

3. il terzo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

si deduce la carenza della decisione di ogni valutazione in ordine ad una possibile violazione dei diritti fondamentali del soggetto, così come di un accertamento in ordine alla sussistenza di condizioni idonee a garantire al richiedente rimpatriato, una esistenza libera e dignitosa nel proprio Paese;

4. il primo motivo è inammissibile;

secondo i principi affermati da questa Corte, ed ai quali va data continuità, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (ex aliis, vedi Cass. 7/10/2020 n. 21584);

nello specifico non ricorrono le condizioni previste per disporre l’audizione del richiedente, come individuate dalla ricordata giurisprudenza, onde la pronuncia resiste alla censura all’esame;

5. il secondo motivo è fondato;

deve infatti rimarcarsi che, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo che sia possibile verificarne anche l’aggiornamento;

rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c), il giudice del merito è tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998, Cass. 10/2/2021 n. 3357);

al fine di soddisfare l’onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o l’ente dal quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (cfr. Cass. 21/12/2020 n. 29147);

e’ bene inoltre rammentare che detto esercizio officioso del potere d’indagine riservato al giudice della protezione internazionale, neanche trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (cfr. Cass. 6/7/2020 n. 13940, Cass. 29/5/2020, n. 10286; Cass. 24/5/2019 n. 14283; Cass. 25/7/2018 n. 19716; Cass. 28/6/2018 n. 17069; Cass. 16/7/2015 n. 14998);

orbene, nello specifico il giudice dell’appello ha disatteso i summenzionati principi, avendo escluso la sussistenza di un pericolo per il ricorrente di essere esposto alle conseguenze di una violenza indiscriminata nel proprio paese di origine (Ghana) facendo riferimento ad informazioni reperibili su siti istituzionali, privi di data, dunque inidonei a rispecchiare le condizioni in cui versava il Paese, all’attualità;

non risulta, dunque, rispettato l’onere di cooperazione istruttoria definito dai richiamati dicta e gravante sul giudice del merito il quale, nel pervenire alla definizione del proprio convincimento, non ha attinto a fonti informative aggiornate ed autorevoli, limitandosi a fare generico riferimento a dati acquisiti da siti istituzionali, così non consentendo lo scrutinio della loro attendibilità e fondatezza mediante l’esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo sul contenuto delle informazioni acquisite e sulla riferibilità delle stesse ad una situazione aggiornata;

6. alla stregua delle sinora esposte argomentazioni, il secondo motivo ricorso deve essere accolto, con assorbimento del terzo;

la sentenza va cassata con rinvio alla Corte distrettuale designata in parte dispositiva, il quale provvederà a scrutinare la fattispecie devoluta alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, assorbito il terzo, cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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