Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26966 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3266/2020 proposto da:

E.H.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5947/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 02/12/2019 R.G.N. 7823/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

E.H.E. cittadino del Bangladesh, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne disponeva il rigetto;

a fondamento della decisione assunta, il giudice del merito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente; in particolare, avuto riguardo alla domanda di protezione sussidiaria osservava che il manifestato timore di subire ripercussioni da parte dei creditori era stato riferito in modo estremamente generico e, dunque, scarsamente credibile; ciò non consentiva di ritenere concreto il pericolo in caso di rientro nel Paese di origine, di subire persecuzioni o una delle forme di danno grave alla persona;

inoltre, dalle più recenti e accreditate COI non si era imposta l’evidenza in Bangladesh di alcun conflitto armato tale da porre in pericolo l’incolumità della popolazione, né in sede di audizione il ricorrente aveva rappresentato di essere esposto ad un tale rischio; in ogni caso, non risultava che il ricorrente avesse “cercato alcuna forma di tutela nel suo Paese, denunciando il fatto alle autorità”;

quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sussisteva alcuna condizione di vulnerabilità che ne giustificasse il rilascio;

il provvedimento è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

ci si duole che il giudice adito non abbia applicato il principio dell’onere della prova attenuato come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, e non abbia valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 3; il racconto – diversamente da quanto argomentato dal Collegio di merito che lo aveva definito generico e privo di dettagli idonei a contestualizzare i fatti – era lineare e privo di contraddizioni e rappresentava realtà del tutto verosimile e supportata da fonti internazionali di studio del fenomeno dell’usura in Bangladesh;

2. il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C e B;

si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame in tema di protezione sussidiaria, da accordare nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che, se il richiedente rientrasse nel paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, non potendo avvalersi di adeguata protezione; in tal senso si deduce che ai fini della valutazione della concessione della protezione sussidiaria, il giudicante ha l’obbligo di verificare la situazione attuale del Paese di provenienza; che nella specie questo accertamento è mancato, perché le fonti richiamate erano non aggiornate, risalendo agli anni 2017-2018; che ai fini dell’accertamento della sussistenza di esigenze di protezione internazionale è sufficiente la ricorrenza del requisito di legge ove lo Stato, così come nella specie, è incapace di garantire protezione, a causa di gravi carenze di sistema;

3. il terzo motivo concerne violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; ci si duole del mancato svolgimento di alcuna istruttoria in ordine alla situazione del Paese di provenienza, avendo il giudicante omesso di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale di fornire protezione a soggetti che fuggono da contesti in cui la vita e l’incolumità dei cittadini è in costante pericolo;

4. i primi due motivi, che possono congiuntamente trattarsi per connessione, sono fondati nei sensi di seguito esposti;

il Collegio del merito ha giudicato generiche e poco credibili le dichiarazioni rese dal richiedente in particolar modo con riferimento alla domanda di protezione umanitaria; ma tale statuizione non appare coerente con i dicta di questa Corte secondo i quali il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), là dove prevede che, ai fini della valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente sia “in generale attendibile”, va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all’espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente;

la motivazione del Tribunale si presenta affermativa della inattendibilità del racconto, nella assenza di una valutazione sorretta dai criteri sanciti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che postula una considerazione non atomistica, ma complessiva della vicenda narrata (cfr. Cass. 18128/2017; Cass. 19716/2018; Cass. 14283/2019; Cass. 7546/2020), circostanze delle quali il giudice di merito deve dar conto attraverso una motivazione congrua e costituzionalmente sufficiente (vedi Cass. 2/11/2020 n. 24183);

inoltre, quanto alla necessità di attingere a fonti informative aggiornate, cui il ricorrente ha fatto riferimento, vanno richiamati i principi in tema affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, alla stregua dei quali, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente, va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo che sia possibile verificarne anche l’aggiornamento;

rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c), il giudice del merito è infatti tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998);

l’esercizio officioso del potere d’indagine riservato al giudice della protezione internazionale, neanche trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (cfr. Cass. 6/7/2020 n. 13940, Cass. 29/5/2020, n. 10286; Cass. 24/5/2019 n. 14283; Cass. 25/7/2018 n. 19716; Cass. 28/6/2018 n. 17069; Cass. 16/7/2015 n. 14998);

in tal senso, appaiono fondate le censure formulate da parte ricorrente, circa il mancato aggiornamento delle fonti informative, risalenti agli anni 2017-2018;

del pari, con riferimento alla prospettazione dei rischi per la incolumità personale derivanti dalla esposizione debitoria nel proprio Paese di origine, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona; ne consegue che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d’ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica (vedi, con specifico riferimento alla situazione del Bangladesh, Cass. 21/12/2020 n. 29142);

nello specifico, pure a fronte della specifica prospettazione della situazione di pericolo per effetto della posizione di grave indebitamento in cui versava il richiedente, il Tribunale ha omesso ogni accertamento al riguardo;

da quanto sinora detto discende che i primi due motivi di ricorso vanno accolti entro i limiti innanzi descritti, restando assorbito il terzo, attinente alla domanda di protezione umanitaria, i cui presupposti potranno essere validamente apprezzati all’esito della rinnovata disamina delle condizioni inerenti alla persona del richiedente, sulla base delle indagini da espletare in base alle censure accolte;

la causa va rinviata al giudice designato in dispositivo il quale provvederà a scrutinare la fattispecie alla luce dei principi innanzi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi per quanto di ragione, assorbito il terzo; cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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