Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26971 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3321-2020 proposto da:

N.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2946/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/10/2019 R.G.N. 2075/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– N.A., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 21 ottobre 2019, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza ex art. 702 bis. c.p.c. del Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del Senegal, di essere arrivato in Italia dopo aver attraversato Mali, Burkina Faso, Niger e Libia a seguito della propria rimessione in libertà successivamente all’arresto disposto nei propri confronti a seguito della denunzia dello zio, presso cui lavorava, che lamentava un furto ingente dalle proprie casse;

– il Tribunale ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste e la Corte ha condiviso le argomentazioni espresse;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso si allegano insufficiente illogica e contraddittoria motivazione nonché travisamento ed omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto e della situazione socio-politica del Senegal;

– con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8 e 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo circa il difetto di credibilità del richiedente e si allega, altresì, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. F, nonché il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre all’omesso esame in ordine alla possibilità di concreto ricorso alla protezione interna;

– con il terzo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché motivazione apparente in ordine alla domanda di protezione umanitaria ed all’assenza di vulnerabilità oltre che all’omesso esame circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima;

– il primo motivo è inammissibile in quanto formulato senza il rispetto del canone di specificità dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c.;

– hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;

– d’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– nel caso di specie, parte ricorrente pur facendo riferimento a numerosi elementi probatori fra cui una denuncia ed un arresto, nulla allega al riguardo rendendo, quindi, impossibile a questa Corte lo scrutinio circa le violazioni lamentate;

– il secondo motivo è infondato;

– parte ricorrente deduce la mancata indicazione da parte della Corte delle fonti sulle quali l’accertamento è stato compiuto ma invece il riferimento alle fonti internazionali più recenti (nella specie, in particolare, Country Report on Human Rights Practices 2018 Senegal) sussiste ed ha portato la Corte ad affermare la natura di democrazia elettorale stabile del Senegal escludendo la sussistenza dei presupposti per la protezione richiesta essendo, poi non decisivo l’erroneo rilievo della Corte secondo cui dalla non credibilità discenderebbe tout court l’insussistenza della vulnerabilità;

– il terzo motivo è inammissibile;

– – è jus receptum che, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, i singoli motivi assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore;

– ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formula sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. SU 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22141; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202);

– nel caso di specie l’assoluta genericità delle censure non consente al Collegio di scrutinarne la fondatezza;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– il ricorso deve, quindi, essere respinto;

– nulla per le spese in assenza di attività difensiva alla luce del solo atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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