Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26972 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3329-2020 proposto da:

D.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO ALIPERTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino;

– intimato –

avverso la sentenza n. 689/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 1027/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– D.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata il 18 aprile 2019, di reiezione della impugnazione dell’ordinanza emessa dal locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del Gambia e che era giunto in Italia per esser fuggito dal proprio Paese d’origine dopo aver investito con la propria moto – taxi un ragazzo, in quanto minacciato dai familiari di quest’ultimo, nonostante fosse stato posto agli arresti ma poi rilasciato essendosi il processo chiuso con un risarcimento del danno in favore dei congiunti;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno non ha spiegato attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con il primo motivo la parte ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla audizione del ricorrente;

– con il secondo motivo si lamenta l’errata valutazione circa l’insussistenza di gravi motivi in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

– preliminarmente, il Collegio rileva che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

che risulta, dunque, inosservato;

– al riguardo, questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile e che tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione; (Cass. SU 11308/2014; fra le più recenti, Cass. 10479/2021);

– si afferma, inoltre, in sede di legittimità, che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020; Cass. 10479/2021 cit.);

– nel caso in esame, i motivi proposti, in parte sovrapponibili sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate nel grado di merito: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati;

– il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;

– non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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