LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3345-2020 proposto da:
M.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione di Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 6449/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 27/12/2019 R.G.N. 5669/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– M.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna depositata il 27 dicembre 2019, di reiezione della impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna con il quale gli era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere di etnia mandinka, nato a *****, di essere partito nel 2017 poiché non andava d’accordo con la seconda moglie del padre ed era minacciato da creditori che reclamavano somme concesse in prestito a quest’ultimo, aggiungendo di non poter tornare nel Paese d’origine proprio per tale minaccia;
– la Commissione territoriale ha ritenuto vaghe ed incoerenti le dichiarazioni rese oltre che irrilevante la vicenda a base della richiesta, in quanto solo caratterizzata da profili economici in una situazione di assenza di violenza indiscriminata nel Gambia;
– il ricorso è affidato ad unico motivo;
– il Ministero dell’Interno non ha spiegato attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
– con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonché dell’art. 276 c.p.c., per essersi l’udienza di comparizione tenuta dinanzi ad un GOT non facente parte della Sezione Specializzata istituita presso il Tribunale di Bologna innanzi al quale la causa è stata poi decisa;
– il motivo è infondato;
– giova rilevare che, le Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 5425 del 2021) hanno affermato che l’audizione del richiedente asilo rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario, attesa l’evidente analogia con l’assunzione dei testimoni e il carattere esemplificativo dell’elencazione concernente proprio tale figura;
– la validità del processo, in particolare, afferma il Supremo Collegio, non è inficiata dalla circostanza che il giudice onorario, delegato all’attività istruttoria, non fa poi parte del collegio giudicante;
– da tempo, infatti, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’avviso che nei procedimenti camerali – qual è quello di cui qui si discute, ai sensi del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, citt. – il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 276 c.p.c., opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione, e pertanto non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali (Cass., Sez. I, nn. 545 del 1981, 2350 del 1990, 19216 del 2005; Sez. II, n. 452711984), sicché non rileva la circostanza che il giudice che ha proceduto all’attività istruttoria non faccia poi parte del collegio giudicante (Cass., Sez. I, nn. 7757 del 1990, 20166 del 2004, 5060 del 2007, 16738 del 2011);
– ne consegue che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;
– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021