Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26974 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3355-2020 proposto da:

F.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE GRENCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2105/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 360/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– F.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 16 luglio 2019, di reiezione dell’impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione del Tribunale cine aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere originario della Costa d’Avorio e di aver dovuto abbandonare il proprio Paese raggiungendo l’Italia dopo essere transitato per la Libia, perché oggetto di persecuzioni da parte del proprio gruppo etnico per aver prestato attività quale autista per il partito politico FPI espresso dall’etnia Bete’, avversaria riferendo di essere stato vittima anche di un procurato incendio;

Il Tribunale ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste e la decisione è stata confermata in secondo grado;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B e C, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

– con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 6, nonché l’omesso esame un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla negazione della protezione umanitaria;

– preliminarmente, il Collegio rileva che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n 3, che risulta, dunque, inosservato;

– al riguardo, questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile e che tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione; (Cass. SU 11308/2014; fra le più recenti, Cass. 10479/2021);

– si afferma, inoltre, in sede di legittimità, che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020; Cass. 10479/2021 cit.);

– nel caso in esame, i motivi proposti, in parte sovrapponibili sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate nel grado di merito: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati;

– il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;

– non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di sostituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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