Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26976 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1777-2019 proposto da:

EUROPEAN HOSPITAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO PISANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4139/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 3872/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto la domanda proposta da G.C. nei confronti della società European Hospital s.p.a. che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli per giusta causa il 18/12/2015.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società soccombente con ricorso sostenuto da tre motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Deve in via preliminare darsi atto che la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori in data 24 gennaio 2019 in sede sindacale.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale e novativo di ogni e qualsiasi diritto del ricorrente comunque riferibile ai fatti dedotti nel presente ricorso, che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione.

Nessuna statuizione va emessa in ordine alla regolazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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