LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28587/19 proposto da:
-) D.S., elettivamente domiciliato a Milano, marzo n. 4, presso l’avvocato Gaetano Bosco che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 20.6.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
FATTI DI CAUSA
1. D.S., cittadino indiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese a causa delle violenze e delle ritorsioni che, contro le persone come lui di religione Sikh, venivano compiute dagli appartenenti all’etnia Jatt. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento D.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 4.11.2017.
Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 20.6.2019 n. 2736.
Quest’ultima ritenne che:
-) i fatti narrati dal richiedente asilo non costituivano una “persecuzione” per due ragioni: sia perché la lotta fra le etnie non era dovuta a motivi religiosi, ma a motivi di “rivendicazione a sfondo sociale”, essendo i Jatt più poveri ed i Sikh più ricchi; in secondo luogo, perché a seguito della denuncia del ricorrente, l’autorità statale indiana era prontamente intervenuta per respingere le violenze;
-) la protezione sussidiaria non potesse essere accordata perché i fatti narrati dal ricorrente non rientravano tra i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;
-) la protezione umanitaria non potesse essere accordata giacché non ricorreva nella specie alcuna condizione di vulnerabilità, né questa poteva discendere dal solo fatto che il ricorrente svolgesse in Italia un’attività lavorativa; in ogni caso i documenti prodotti a tal riguardo dal richiedente asilo non erano decisivi, perché egli risultava avere riportato tre condanne penali per fatti legati alla violazione delle disposizioni sull’immigrazione ed una condanna penale passata in giudicato per furto in abitazione.
3. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da D.S. con ricorso fondato su un motivo.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “carenza di motivazione in ordine all’insussistenza di motivi umanitari”.
Nella illustrazione del motivo si sostiene la seguente tesi: la Corte d’appello ha motivato il rigetto della protezione umanitaria col fatto che il richiedente aveva riportato delle condanne penali.
Tuttavia l’ultima condanna penale, quella per furto in abitazione, risaliva ad oltre cinque anni prima, e il reo non aveva commesso altri reati, con la conseguenza che il reato doveva ritenersi estinto.
1.1. Il ricorso è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
Questa, infatti, non ha affatto rigettato la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari sul presupposto che il richiedente fosse stato condannato in sede penale. Lo ha fatto sul diverso presupposto che questi non si trovasse in alcuna condizione di vulnerabilità, avuto riguardo al paese di provenienza e alla attività svolta in Italia.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, a causa della indefensio della Amministrazione.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021