LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30310-2019 proposto da:
M.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO MARGANI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI MILANO;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI MILANO, depositata il 06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO IN FATTO
Che:
con provvedimento reso in data 6/11/2015, il siudice di pace di Milano ha rigettato il ricorso proposto da M.P.C. per l’accertamento dell’invalidità e/o dell’inefficacia del provvedimento di espulsione n. 20015/002704 emesso dal Prefetto di Milano nei confronti dell’istante, e allo stesso notificato in data 2/7/2015 unitamente all’ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio dello Stato;
avverso detto provvedimento, con atto in data 4/10/2019, previa istanza di rimessione in termini, M.P.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
nessuno intimato ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, in via preliminare – e fermo il carattere assorbente della mancata prova della notificazione del ricorso – dev’essere rilevata l’infondatezza dell’istanza di rimessioni in termini avanzata dal ricorrente;
al riguardo, varrà evidenziare come P.C.M. ha invocato la rimessione in termini, ai fini dell’odierna impugnazione per cassazione, atteso che, all’epoca dell’emissione del provvedimento impugnato (novembre 2015), lo stesso era affetto da malattia respiratoria, broncopatia asmatica “fino a tutto dicembre 2015” per una invasione di virus influenzale;
sul punto, è appena il caso di evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’istituto della rimessione in termini, astrattamente applicabile anche al giudizio di cassazione, presuppone la sussistenza, in concreto, di una causa non imputabile, riferibile a un evento che presenti il carattere dell’assolutezza (e non già un’impossibilità relativa, nè tantomeno una mera difficoltà) e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Sez. 1 -, Sentenza n. 30512 del 23/11/2018, Rv. 651875 – 01);
ciò posto, osserva il Collegio come – ferma la marcata articolazione, da parte del ricorrente, di alcuna argomentazione idonea ad attestare l’effettivo carattere causalmente determinante delle patologie, dallo stesso denunciate, rispetto al verificarsi della decadenza in questione – debba ritenersi in ogni caso decisiva la circostanza dell’avvenuta esplicita ammissione, da parte dello stesso ricorrente, che l’impedimento pretesamente frapposto (dalle patologie indicate) alla proposizione dell’odierna impugnazione per cassazione sia venuto meno nel dicembre del 2015, con la conseguente insussistenza di alcuna giustificazione della mancata proposizione dell’odierno ricorso nel termine di legge a far tempo da tale ultima data;
da tanto discende – rilevata la manifesta infondatezza della proposta istanza di rimessione in termini – la palese tardività dell’odierno ricorso per cassazione, siccome proposto con atto in data 4/10/2019 avverso un provvedimento del giudice di pace depositato in data 6/11/2015 (ricorso da ritenersi in ogni caso tardivo, quand’anche volesse ritenersi fondato l’impedimento denunciato dall’odierno ricorrente a tutto il dicembre 2015);
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede;
dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021