LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34454/19 proposto da:
-) H.S., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore (antnella.macalusoavvocaticl.legalmail.it), difeso dall’avvocato Antonella Macaluso in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 1.4.2019 n. 229;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
FATTI DI CAUSA
1. H.S., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(b) in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese “per il concreto ed elevato rischio di subire il grave danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ” (così il ricorso, p. 2).
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento H.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, che la rigettò con ordinanza 30.5.2017.
Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza 1.4.2019.
Quest’ultima ritenne che:
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nella regione di provenienza del richiedente (Punjab settentrionale, distretto di Gujrat) non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato specifiche situazioni oggettive, tale da giustificare la concessione della misura richiesta.
4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da H.S. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero ha depositato “atto di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonché l’omesso esame d’un fatto decisivo.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che nel Punjab settentrionale non sia in atto un conflitto armato.
Sostiene che la Corte d’appello non ha effettuato un “esame comparativo tra le informazioni provenienti dal ricorrente e la situazione nelle aree da esso indicate, attraverso la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria”.
Detto ciò, il ricorso prosegue (dal quarto capoverso di pagina 3 alla fine della illustrazione del motivo) che in Pakistan (non si precisa dove) esiste un clima di assoluta instabilità. A sostegno di tale affermazione il ricorrente cita:
-) la notizia di una esplosione a Lahore, tratta dal sito Web internazionale.it del 13 febbraio 2017;
-) la notizia di una ulteriore esplosione a Lahore, tratta dal sito Web della emittente televisiva britannica BBC del 23 febbraio 2017;
-) la notizia di uno scontro a fuoco tra militari e miliziani avvenuta a Lahore, tratta dal sito Web internazionale.it dell’8 aprile 2017;
-) la notizia di una esplosione a Lahore, tratta dal sito Web wikipedia del 24 luglio 2017;
-) infine la notizia di un attentato dinamitardo avvenuta a Lahore il 14 marzo 2018, tratta dal sito Web SATP.org.
1.1. Il motivo è infondato.
La situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), legittima la concessione della protezione sussidiaria, è soltanto quella così elevata, da costituire un pericolo per l’incolumità delle persone per il solo fatto di essere presente sul territorio (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790 – 01).
Nel caso di specie, esclusa tale situazione da parte della Corte d’appello, il ricorrente intende confutarla adducendo in senso contrario varie notizie giornalistiche di quattro attentati dinamitardi e di una sparatoria.
E tuttavia in primo luogo tali notizie riguardano il distretto di Lahore, diverso da quello di provenienza del ricorrente (Gujrat); in secondo luogo sono fatti anteriori di due anni rispetto alla proposizione del ricorso; in terzo luogo, quel che più rileva, per quanto detto la presenza di attentati terroristici non integra di per sé quella situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato che, sola, può giustificare la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).
2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria. Sostiene che la sentenza d’appello sarebbe su questo punto erronea perché:
-) egli è ormai perfettamente integrato nel tessuto sociale italiano; -) il ricorrente manca dal Pakistan dal 2015;
-) la popolazione pakistana vive in un contesto di grave emergenza umanitaria.
2.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.
La Corte d’appello infatti a pagina 2, ultimo rigo, della sentenza, ha affermato che il ricorrente non aveva “allegato specifiche situazioni soggettive tali da giustificare la concessione” della protezione umanitaria.
Nel ricorso per cassazione il ricorrente si limita a sostenere di avere diritto alla protezione umanitaria perché è integrato in Italia, perché manca dal suo paese dal 2015 e perché in Pakistan esiste una grave emergenza umanitaria.
Propone, dunque, un tipico ricorso attinente al merito, ma non censura affatto l’affermazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto “nemmeno allegate” specifiche situazioni di vulnerabilità, e tanto meno indica in quali termini ed in quale atto tali condizioni di vulnerabilità furono dedotte in primo grado, ne se ed in quali termini furono riproposte in appello.
3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
PQM
La Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021