Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26981 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28567/2019 proposto da:

M.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avv.to ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 6885/2018 emesso dal TRIBUNALE DI MILANO depositato in data 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO IN FATTO

Che:

M.R.A., cittadino del Bangladesh, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire violenze motivate da ragioni di carattere ritorsivo, da parte di familiari di un suo compagno di scuola deceduto;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento M.R.A. ha dichiarato di aver successivamente agito in sede giudiziale al fine di vedersi riconoscere la sola c.d. protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, t.u. immigrazione;

il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in composizione collegiale, ha rigettato la domanda con decreto in data 21/11/2018;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del relativo racconto di vita; 2) dalla mancanza, nel territorio di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da M.R.A. con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

acquisito il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito (a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte, n. 25557 del 12/11/2020), il ricorso è stato trattenuto in decisione all’odierna adunanza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i primi due motivi proposti, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della legge processuale, avendo il Tribunale di Milano giudicato sulla domanda dell’odierno ricorrente (rivolta al riconoscimento della sola “protezione umanitaria”, e non già anche delle “protezioni maggiori”, come diversamente indicato nel provvedimento impugnato in questa sede) nella composizione propria della sezione specializzata in materia di immigrazione, senza attribuirla alla cognizione del giudice monocratico competente secondo le corrispondenti disposizioni di legge;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;

osserva il Collegio come, dall’esame della domanda originariamente proposta in sede giurisdizionale, l’odierno ricorrente risulta aver invocato, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via gradata, l’attribuzione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

tale premessa esclude la fondatezza delle censure in esame, dovendo nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, anche prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a) (conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso, dell’azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall’art. 281-nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo (v., da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 13575 del 02/07/2020, Rv. 658236 – 01);

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della legge processuale, per avere il giudice a quo deciso sulla domanda dell’istante sulla base di elementi istruttori allo stesso ignoti, e senza sottoporre al contraddittorio delle parti le informazioni sul paese di origine di seguito utilizzate (salva la sollevazione della questione di costituzionalità delle norme richiamate in ricorso, nella parte in cui prevedono che la Commissione territoriale, competente in materia di domande di protezione internazionale, possa procedere alla raccolta di prove, destinate ad essere utilizzata anche nella successiva sede giudiziale, senza partecipazione dell’interessato);

il motivo è infondato;

dev’essere previamente disattesa, per la relativa manifesta infondatezza, l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità delle norme richiamate in ricorso nella parte in cui consentirebbero l’acquisizione, da parte della Commissione territoriale competente, di prove destinate ad essere utilizzate, nella successiva sede giudiziale, senza la partecipazione dell’interessato, dovendo recisamente escludersi che le previsioni legislative impugnate dal ricorrente valgano in alcun modo a legittimare l’utilizzazione, in sede giudiziale, di elementi di prova raccolti senza partecipazione alcuna dell’interessato;

con specifico riferimento alle contestazioni riferite alle informazioni sul paese di origine del ricorrente poste a oggetto della decisione impugnata, varrà richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di protezione internazionale, l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poiché in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio (Sez. 1, Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019, Rv. 655634 – 01);

nella specie, le fonti di informazione dedotte dal ricorrente (da quest’ultimo indicate come asseritamente pretermesse senza motivo dal giudice a quo) risultano del tutto prive di alcun riferimento al tema posto ad oggetto delle informazioni fatte proprie dal Tribunale di Milano, ossia alla verifica dell’effettiva sussistenza di una situazione di generalizzata violenza indiscriminata all’interno del Bangladesh (come peraltro espressamente rilevato dal giudice di merito: cfr. pag. 9 del decreto impugnato, e direttamente rilevabile dall’originario ricorso introduttivo del giudizio), dovendo pertanto escludersi che le informazioni utilizzate dal giudice a quo siano state tali da deporre in senso opposto a quelle offerte dall’odierno istante, con il conseguente obbligo di sottoporne l’esame al contraddittorio delle parti;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate deve essere disposto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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