LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29295/2019 proposto da:
A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to PASQUALE PORFILIO, rappresentato e difeso dall’avv.to CHIARA COSTAGLIOLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. ruolo 1375/2019 emesso dal TRIBUNALE DI CAMPOBASSO depositato in data 29/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO,
RILEVATO IN FATTO
Che:
A.K., cittadino del Ghana, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese allo scopo di sfuggire all’iniziazione a riti voodoo;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento A.K. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Campobasso, che l’ha rigettato con decreto comunicato in data 29/8/2019;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) del difetto di attendibilità del racconto di vita del ricorrente; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.K. con ricorso fondato su quattro motivi d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttorie ai fini del riscontro dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);
il motivo è infondato;
al riguardo, osserva il Collegio come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando sufficientemente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice a quo nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere il tribunale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come, a fronte della corrispondente domanda avanzata dal ricorrente (di cui ricorre puntuale attestazione nelle premesse indicate nel medesimo provvedimento impugnato), il tribunale abbia totalmente trascurato di provvedere in conformità, dovendo ritenersi, in tal guisa, che lo stesso abbia inteso rigettare le domande proposte con il ricorso senza tuttavia indicare alcuna argomentazione a fondamento del provvedimento adottato;
da tale premessa (idonea a viziare la sentenza impugnata, secondo la contestazione in questa sede formulata dal ricorrente) segue la corrispondente cassazione del decreto impugnato, e il conseguente rinvio al giudice a quo;
con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, per avere il tribunale erroneamente condotto l’esame sull’attendibilità del racconto di vita del ricorrente, in difformità ai criteri e al modello di valutazione sul punto stabiliti dalla legge;
il motivo è fondato;
osserva al riguardo il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);
detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);
in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sé assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;
rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo, nel trattare della questione relativa alla credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, si è limitato ad esprimere una propria soggettiva valutazione in ordine a talune circostanze del complessivo racconto del richiedente, rilevando, in modo generico e sostanzialmente immotivato, il relativo carattere, da un lato, indeterminato e, dall’altro, inverosimile e allucinatorio, omettendo totalmente di estendere la propria considerazione all’insieme delle dichiarazioni e di procedere all’esame dell’impegno dell’interessato eventualmente profuso nel fornire tutte le informazioni a sua disposizione ai fini del giudizio;
in particolare, varrà considerare come il tribunale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni;
in forza di tali premesse, le lacune indicate devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione in thema dettata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del “modello legale di lettura” delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito;
con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo il tribunale trascurato di estendere le proprie valutazioni oltre il perimetro delle circostanze di fatto narrate dal richiedente nel corso del procedimento;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, con riguardo al punto contestato, il ricorrente si sia limitato a una generica denuncia di trascuratezza istruttoria del tribunale, senza evidenziare i contenuti delle eventuali indagini ufficiose che il giudice avrebbe omesso di eseguire e che avrebbero, al contrario, condotto all’acquisizione di elementi di giudizio utili ai fini dell’accoglimento della domanda del ricorrente;
ciò posto, l’irriducibile genericità di una simile doglianza impedisce al Collegio di esercitare alcuna possibile valutazione, in ordine allo spessore critico della censura così avanzata, con il conseguente inevitabile rilievo della relativa inammissibilità;
sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del secondo e del terzo motivo (rigettato il primo e dichiarato inammissibile il quarto), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il terzo motivo; rigetta il primo; dichiara inammissibile il quarto; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021