LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26584-2019 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE TABLO’, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA BACCI;
– ricorrente –
contro
ASL AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE *****, PERSIA MARCO, IANNUZZI ANTONIO, ALLIANZ SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1115/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
D.A. e C.G. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia con atto di citazione del 3 ottobre 2002 l’Azienda Sanitaria Locale 5 “spezzino” ed i medici I.A. e P.M. chiedendo il risarcimento del danno per il decesso del congiunto D.D. da ascrivere alla condotta negligente dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di La Spezia. Intervenne volontariamente Drago Loredana. Il Tribunale adito, previa CTU, rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 4 luglio 2018 la Corte d’appello di Genova, previa nuova CTU, rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale, in ordine all’eccezione di nullità della CTU per mancata sottoposizione della bozza ai consulenti di parte, che l’art. 195 c.p.c., comma 1, così come modificato dalla L. n. 60 del 2009, art. 46, si applicava ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e che comunque la parte, dopo il deposito della relazione aveva potuto controbattere alle considerazioni del CTU. Aggiunse che, come da conclusioni del CTU, non ricorreva il nesso causale fra la morte del D., avvenuta a seguito di infarto miocardico, e la condotta del sanitario.
Hanno proposto ricorso per cassazione D.A. e D.L. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO
che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 201 c.p.c., comma 2, degli artt. 194 e 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Osserva la parte ricorrente che la CTU disposta in grado di appello è nulla perché non è stato rispettato il contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito del procedimento di acquisizione materiale dei dati da elaborare e che dalla relazione di consulenza non emerge alcuna traccia né della convocazione dei consulenti di parte, né della loro effettiva partecipazione all’attività materiale di acquisizione dei dati da elaborare, risultando così violata la disposizione che prevede la partecipazione del consulente di parte alle operazioni del consulente del giudice. Aggiunge che anche l’omessa acquisizione delle osservazioni critiche all’elaborato peritale in sede endoprocedimentale costituisce violazione del principio del contraddittorio, di cui sono attuazione le norme introdotte con la L. n. 69 del 2009, e che la nuova disposizione ha solo individuato le scansioni temporali da rispettare, ma non ha introdotto un principio che doveva ritenersi non preesistente.
Il motivo è inammissibile. La censura contiene due sub-motivi.
Con il primo sub-motivo i ricorrenti denunciano la violazione della regola che dispone che i consulenti di parte siano convocati alle operazioni che compie il CTU e possano prendervi parte. Trattasi di censura inammissibile, e pertanto non scrutinabile, perché i ricorrenti hanno omesso di indicare specificatamente, così violando l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, se e quando tale eccezione sia stata sollevata nel processo di merito. In sede di esposizione dei fatti di causa si precisa che all’udienza successiva al deposito della CTU è stata eccepita la nullità della consulenza, ma non si indica quale sia stato il contenuto dell’eccezione. Trattasi di esigenza ancora più avvertita ove si consideri che nella decisione impugnata si legge che l’eccezione di nullità della CTU ha avuto ad oggetto la mancata sottoposizione della bozza ai consulenti di parte.
Sul punto va rammentato che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (fra le tante da ultimo Cass. 134 del 2020).
Il secondo sub-motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento. La censura mira a contrastare la statuizione sulla eccezione di nullità di cui vi è menzione nella motivazione della decisione. L’orientamento di questa Corte, richiamato peraltro nella decisione impugnata, è nel senso che nel regime precedente la modifica dell’art. 195 c.p.c. ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una “bozza” della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare; ne deriva che non è affetta da nullità – ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa – la consulenza tecnica d’ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell’incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa (Cass. n. 5897 del 2011, n. 24792 del 2010).
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021