LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4761-2019 proposto da:
T.R., B.C., T.A., TU.RO., elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO BOCCAGNA;
– ricorrenti –
contro
BANCA di CREDITO POPOLARE SCARL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO IACOVIELLO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5064/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’08/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2015 la Banca di Credito Popolare soc. coop. p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere B.C., T.R., Tu.Ro. e T.A., esponendo che:
-) T.R. e B.C. avevano garantito la Banca di Credito Popolare per il credito da questa vantato nei confronti delle società Costruzioni Minuteria T. s.r.l. e Marcon s.r.l.;
-) T.R. e B.C. avevano donato un immobile ciascuno alle due figlie T.A. e Tu.Ro.;
-) l’atto di donazione era stato compiuto al fine di sottrarre alla banca la possibilità di soddisfarsi sugli immobili donati.
Chiese pertanto dichiararsi l’inefficacia del suddetto atto ai sensi dell’art. 2901 c.p.c..
2. Con sentenza 2800 del 2016 il Tribunale accolse la domanda. La sentenza venne appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 8 novembre 2018 n. 5064 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame.
La Corte d’appello ritenne in via preliminare che la causa era stata correttamente radicata ratione loci presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; e nel merito che l’azione revocatoria poteva essere proposta anche a garanzia di crediti contestati: pertanto nulla rilevava nel caso di specie che i crediti vantati dalla banca scaturissero da decreti ingiuntivi oggetto di opposizione.
4. Ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza T.R., T.A. e Tu.Ro., nonché B.C. con ricorso fondato su tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 33 c.d.c.. Sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità, al caso di specie, del foro del consumatore.
1.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Testo Unico Bancario, art. 122.
Espongono che la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità del foro del consumatore ritenendo di dovere fare applicazione dell’art. 122 TUB, il quale per l’appunto esclude l’applicabilità della disciplina relativa al foro del consumatore alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad Euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili.
Deducono che tale norma sarebbe stata falsamente applicata, in quanto nessun contratto di finanziamento era mai stato stipulato tra la Banca e gli odierni ricorrenti, i quali avevano unicamente garantito le obbligazioni della società T. s.r.l..
1.2. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 20 c.p.c., e art. 1182 c.c..
Deducono che il credito preteso dalla Banca non era liquido; che pertanto la relativa obbligazione andava adempiuta al domicilio del debitore; che di conseguenza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non era il giudice del locus destinatae solutionis.
2. Il ricorso è inammissibile.
Con tutti e tre i motivi di ricorso, infatti, i ricorrenti come s’e’ visto hanno censurato unicamente il capo di sentenza con cui la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di incompetenza ratione loci.
Quando la sentenza d’appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi – ritenuta sussistente quest’ultima – decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la decisione solo sulla competenza e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest’ultimo (Sez. 3, Ordinanza n. 19271 del 14/09/2007, Rv. 599065 – 01; ma così già Sez. L, Sentenza n. 8830 del 27/11/1987, Rv. 456191
– 01; Sez. 2, Sentenza n. 3238 del 25/05/1984, Rv. 435283 – 01).
2.1. Il regolamento facoltativo di competenza va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare (art. 47 c.p.c., comma 2), o, a fortiori, dalla notificazione di esso a cura della controparte (Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 26/06/1976, Rv. 381189 – 01).
Nel caso di specie la sentenza d’appello è stata notificata agli odierni ricorrenti il 30 novembre 2018, con la conseguenza che il ricorso si sarebbe dovuto proporre entro il 30 dicembre 2018.
La notifica del ricorso, per contro, è avvenuta il 28 gennaio 2019, e dunque tardivamente.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna B.C., T.R., Tu.Ro. e T.A., in solido, alla rifusione in favore di Banca di Credito Popolare soc. coop. p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021