LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5814-2019 proposto da:
I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA n. 20 INT.
1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 253/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETRTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2006 I.A. convenne dinanzi al Tribunale di Campobasso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, nel 1984 si era iscritto ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le Dir. comunitarie n. 75/362/CEE e Dir. n. 75/363/CEE, così come modificate dalla Dir. n. 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 1991, n. 257.
Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
2. Con sentenza 19.11.2013 n. 534 il Tribunale di Campobasso accolse la domanda nei confronti del solo Ministero dell’Istruzione, condannandolo al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 44.228,47.
La suddetta sentenza fu appellata dall’amministrazione soccombente, la quale si dolse di una sovrastima del danno.
3. Con sentenza 3.7.2018 n. 253 la Corte d’appello di Campobasso accolse il gravame e rideterminò il quantum debeatur nella somma di Euro 26.855,76.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.A., fondato su un solo, articolato motivo.
Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico, articolato motivo, il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha liquidato il danno da lui patito nella misura prevista dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, comma 1, pari ad Euro 6.713,93 per ciascuno dei quattro anni di specializzazione. Deduce che il danno in questione si sarebbe dovuto liquidare applicando analogicamente od almeno il equitativamente il criterio previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, e cioè Euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso la suddetta questione in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte, orientamento fondato su argomentazioni con le quali il ricorrente trascura di confrontarsi in modo analitico (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10973 del 9.5.2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2689 del 6.2.2014; Sez. 3, Sentenza n. 8032 del 21.4.2016; Sez. U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10593 del 22.4.2021).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna I.A. alla rifusione in favore del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021