Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2700 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28089-2019 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N. 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4997/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. I.J., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale da lui avanzata nelle varie forme gradate.

2. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 342 c.p.c., circa la richiesta di protezione umanitaria: assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’atto d’appello conteneva tutti i requisiti di specificità previsti dalla norma richiamata e che, pertanto, erroneamente la Corte aveva omesso di esaminare compiutamente tutte le censure proposte.

1.2. Con il secondo ed il terzo motivo, deduce ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5:

a. “la mancata applicazione del potere ufficioso, la mancata valutazione delle prove, l’errata applicazione della norma procedurale e la sua omessa audizione” (secondo motivo).

b. la mancata concessione della protezione sussidiaria cui egli aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socioeconomiche del paese di origine, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; la contraddittorietà fra le fonti citate, il loro contenuto e le conclusioni raggiunte nonchè motivazione solo apparente della decisione. Lamenta che la Corte si era apoditticamente limitata ad affermare che la situazione del paese di origine non si configurava come un vero e proprio pericolo per la sua incolumità (terzo motivo).

1.3. Con il quarto motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti.

1.4. Con il quinto motivo, infine, si duole, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erronea applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI per le ipotesi, come quella in esame, in cui ricorrevano seri motivi di carattere umanitario che vietavano l’espulsione dello straniero, nonchè la violazione dell’art. 10 Cost. e l’omesso esame informativo di fonti attendibili ed aggiornate sulle condizioni della Nigeria.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto, così come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, che risulta, dunque, inosservato.

2.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo cui:

a. “il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.” (Cass. SU 11308/2014);

b. “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

2.3. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, in gran parte sovrapponibili (cfr., anche letteralmente, le critiche enunciate in rubrica: primo e secondo motivo in relazione all’omesso esame dei motivi d’appello; terzo e quinto motivo sulla reiterata violazione dell’art. 10 Cost.) sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione della Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale), sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati in questa sede.

3. Le spese seguono la soccombenza.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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