LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15618 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
F.V. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Nava (C.F.: NVA MRA 60B22 B2863);
– ricorrente –
nei confronti di:
CONDOMINIO DEBUSSY 10 in Milano (C.F.: *****), in persona dell’amministratore pro tempore;
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.A. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di ISP OBG S.r.l. (C.F.: 05936010965);
G.M. (C.F.: *****);
E.G. (C.F.: *****);
– intimati –
per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Milano emessa in data 8 novembre 2018 nel procedimento iscritto al n. 34551 del 2018 del R.G.;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di Consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.
FATTI DI CAUSA
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dal condominio Debussy 10 di Milano nei confronti di G.M., dopo il trasferimento dell’immobile pignorato in favore dell’aggiudicatario E.G., F.V. (che assume di essere l’effettivo proprietario di detto immobile) ha proposto opposizione avverso il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita, chiedendo la sospensione dell’esecuzione nonché il sequestro dell’immobile pignorato e del ricavato dalla vendita.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato tali richieste e contro detto provvedimento il F. ha proposto reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..
Il reclamo è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Milano.
Ricorre il F., sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, proposto avverso un’ordinanza del tribunale che ha dichiarato inammissibile un reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..
Il suddetto reclamo aveva ad oggetto un provvedimento del giudice dell’esecuzione che, a fronte delle contestazioni avanzate dal F.,con riguardo al progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita, ed alla sua richiesta di sospensione dell’esecuzione, nonché di sequestro dell’immobile pignorato e del ricavato dalla vendita, ha rigettato dette istanze, ritenendo lo stesso F., in quanto terzo rispetto al processo esecutivo, non legittimato a contestare il piano di riparto ed escludendo in radice la sussistenza del potere del giudice dell’esecuzione di adottare misure cautelari conservative quali il sequestro (giudiziario e/o conservativo) in relazione ai beni pignorati.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo, affermando che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che risolvono le contestazioni insorte in sede di riparto sono impugnabili con l’opposizione agli atti esecutivi e non con il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. e che altrettanto doveva ritenersi in relazione agli altri atti impugnati dal F..
Orbene, a prescindere dalla correttezza in diritto della decisione del collegio, deve escludersi che il relativo provvedimento sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
E’ in proposito assorbente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidata nell’affermare che “e’ inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c. come riformato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art. 615,617 e 619 c.p.c., nonché avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione” (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 – 01).
Altrettanto è a dirsi, in linea generale, con riguardo ai provvedimenti collegiali sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. in relazione alle decisioni del giudice monocratico su istanze cautelari, anche laddove se ne deduca la nullità, l’inesistenza o l’assoluta abnormità (cfr., ex multis: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 1245 del 23/01/2004, Rv. 569648 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015, Rv. 634728; Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011, Rv. 618296; Sez. 2, Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017, Rv. 645244 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12229 del 18/05/2018, Rv. 648537 – 01). Il provvedimento collegiale impugnato non può quindi ritenersi assoggettabile al ricorso straordinario per cassazione, né per la parte in cui ha ad oggetto la questione relativa alla sospensione dell’esecuzione, né per la parte in cui ha ad oggetto le richieste di provvedimenti di sequestro o comunque cautelari. L’inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle singole censure poste a suo fondamento.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021
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