LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28974-2019 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3680/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. S.S., proveniente dal Senegal, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere orfano di madre fin da bambino, con studi coranici imposti dal padre e repressione personale consistente in punizioni corporali e segregazione: ha aggiunto di essere fuggito perchè aveva ingravidato la sua fidanzata e rischiava, per tale ragione, contrastante con le usanze locali, di essere ucciso.
2. La parte intimata non si è difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al mancato riconoscimento della protezione internazionale.
1.1. Assume che la Corte aveva erroneamente statuito di non doversi pronunciare sulla protezione internazionale “maggiore” non avendo egli avanzato richieste sul punto e dovendosi pertanto ritenere che sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato si fosse formato il giudicato.
1.2. Aggiunge che l’opposizione prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, non costituiva una forma di impugnazione, in quanto il legislatore aveva previsto un sistema bifasico che consentiva al richiedente asilo, in presenza del diniego amministrativo, di avanzare la stessa domanda in sede giudiziaria, rimettendo al giudice la valutazione della forma di protezione alla quale aveva diritto.
1.3. Il motivo è infondato.
1.4. Il ricorrente, infatti, in via preliminare non ha colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata che ha correttamente affermato che, in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, si era formato il giudicato, visto che l’impugnazione avverso la decisione che ricomprendeva tutte le forme di protezione richieste, era stata espressamente proposta soltanto in relazione alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria (cfr. pag. 3 cpv 8 della sentenza impugnata).
1.5. Tanto premesso, la censura, nel riferirsi alla doppia fase (amministrativa e giudiziale) che caratterizza i procedimenti in materia, prospetta erroneamente un rilievo che, riferito al primo grado di giudizio, risulta estraneo alle regole dell’impugnazione di merito governate dal principio, di carattere generale e quindi vigente anche in materia di protezione internazionale, secondo cui “tantum devolutum quantum appellatum”.
2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce l’omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La censura proposta, infatti, oltre a non indicare il fatto storico principale o secondario che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare, non tiene conto del fatto che la sentenza impugnata è conforme alla decisione di primo grado ed è fondata sulle stesse ragioni: pertanto, essa trova il limite di cui all’art. 348 quater c.p.c., u. c..
3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui egli aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine, con violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il ricorrente chiede, infatti, una rivalutazione di merito delle condizioni del Senegal, che era stata già adeguatamente articolata dalla Corte territoriale, con esclusione di rischio di conflitti armati e di forme di pericolo di alta intensità, sulla base di fonti ufficiali attendibili ed aggiornate (Amnesty International ed UCHR, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) alle quali viene contrapposto il sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli Esteri, privo di riferimento cronologico e comunque non idoneo a confutare la situazione descritta, trattandosi di una fonte informativa destinata, per lo più, a scopi turistici (cfr. al riguardo Cass. 10834/2020; Cass. 8819/2020).
4. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
4.1. Lamenta che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione la sua integrazione, ma omette di tener conto del fatto che la motivazione ha espressamente scrutinato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), sia pur con esito negativo, le circostanze da lui allegate (attività lavorativa oltre che i progetti formativi e l’attività di volontariato) sia quelle emergenti dall’istruttoria (mancata conoscenza della lingua italiana).
4.2. La censura è inammissibile sia per mancanza di specificità, in quanto si riferisce a forme di integrazione (attestati di frequenza scolastica e laboratori lavorativi) solo genericamente allegate, non consentendo a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato, sia in quanto la conformazione della censura va a contrapporsi ad una valutazione comparativa che, come è noto, investendo questioni di merito, non è prospettabile in sede di legittimità.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
6. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla pronuncia sulle spese.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021