Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27013 del 06/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10474-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO CARRARA;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 986/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Presidente Relatore Relatore LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da C.A. avverso l’avviso di addebito con il quale l’Inps gli aveva ingiunto il pagamento di somme a titolo di contributi inerenti alla gestione commercianti per l’anno 2012;

la Corte territoriale rilevava la conformità a legge dell’operato dell’Inps, poiché era risultato che l’opponente era titolare di partita IVA, regolarmente iscritto al registro delle imprese, che il medesimo aveva percepito un costante reddito di impresa, frutto di reiterate, anche se non continuative, vendite di imbarcazioni o pezzi di ricambio, che gestiva direttamente l’impresa senza avvalersi di collaboratori, che aveva riferito di essere titolare di omonima ditta in sede di accertamento ispettivo: tutti elementi convergenti verso l’abitualità, stabilmente protrattasi nel tempo, dell’esercizio di attività d’impresa, in costanza dei presupposti di un’organizzazione basilare d’impresa e della reiterazione di negozi commerciali;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.A. sulla base di unico motivo;

l’Inps ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

CONSIDERATO

CHE:

va preliminarmente rilevato che il difensore del ricorrente ha presentato istanza, corredata da certificazione, contenente richiesta di interruzione del processo per morte del suo assistito;

l’istanza non può essere accolta, richiamandosi in proposito il consolidato orientamento di questa Corte (ex multis Cass. 5672 del 10/4/2003), in forza del quale “Il giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto a interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c. perché tali norme riguardano esclusivamente il giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità”, con unica eccezione per il caso in cui l’evento interruttivo abbia riguardato il difensore;

con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1 come sostituito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 1, comma 203 osservando che la corte aveva erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti per la sua iscrizione alla gestione commercianti per l’anno 2013;

rileva che le argomentazioni a sostegno del convincimento della corte territoriale si fondano sulla mera qualifica di imprenditore del ricorrente e, quindi, sono sufficienti a giustificare la sussistenza del requisito oggettivo, ma non di quello soggettivo, non risultando verificata l’effettività dell’attività commerciale con carattere di abitualità (nel senso di ripetitività, stabilità e sistematicità) e di prevalenza rispetto alle altre fonti di reddito, considerato che i redditi d’impresa dal 2009 in poi erano irrisori, essendo la fonte di reddito costituita dalla pensione, e che le gravi condizioni di salute del ricorrente non gli consentivano lo svolgimento abituale di impresa;

il motivo è infondato;

va rilevato, in primo luogo, che la verifica del requisito della prevalenza implica una comparazione circa lo svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali, mentre nel caso in esame quella commerciale è l’unica attività svolta dall’interessato, pensionato;

in secondo luogo, si evidenzia che il dictum della corte territoriale è conforme alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 11804 del 12/07/2012) riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, specificamente in relazione al requisito della abitualità, accertato sulla base dei rilevati indici, primo tra tutti il costante reddito di impresa in contestualità di iscrizione nel relativo registro, con indagine di merito insindacabile in questa sede, ove corredata, come nella specie, da congrua motivazione;

ne discende che la decisione impugnata, rispettosa degli indicati principi, deve essere confermata, sicché il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472