Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27027 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11113/2017 R.G. proposto da:

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Rossi, e Antonio Ciavarella, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell’avvocatura comunale;

– ricorrente –

contro

I.R.M.A. dei Fratelli A. S.n.c., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26, presso lo studio dell’avvocato Guido Anastasio, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6541/2016, depositata il 28 ottobre 2016, della Commissione tributaria regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 6541/2016, depositata il 28 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Roma Capitale avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2007;

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:

– nella fattispecie, per come già accertato dal primo giudice, non v’era prova della notifica della rendita catastale né che si trattasse di rendita proposta dalla stessa contribuente con la dichiarazione presentata secondo procedura Docfa (D.M. n. 701 del 1994);

– andava del pari confermato l’accertamento operato dalla Commissione tributaria provinciale che, in ordine alla “inagibilità dell’intero complesso immobiliare”, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, aveva rilevato che Roma Capitale non aveva tenuto conto “dei lavori di demolizione dei fabbricati e degli interventi di recupero che avevano caratterizzato l’area ed i fabbricati che vi insistevano negli anni compresi tra il 2004 ed il 2006, e quindi della specifica situazione dei beni che l’odierna parte appellante aveva invece del tutto ignorato, nonostante l’istanza di interpello avanzata dalla società contribuente nel novembre 2006.”;

2. – Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– I.R.M.A. dei Fratelli A. S.n.c. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo la ricorrente che la gravata sentenza aveva omesso di considerare che: – qualora rettificata dall’Ufficio, come avvenuto nella fattispecie, la rendita catastale proposta dalla contribuente con dichiarazione Docfa, detta rendita, – che era stata notificata alla contribuente, – avrebbe dovuto trovare applicazione retroattiva; – l’inagibilità delle unità immobiliari, oggetto di tassazione, era stata affermata senz’alcuna specificazione di quelle unità che ne erano effettivamente interessate, così che l’accertamento non risultava fondato su “ragioni oggettivamente circostanziate e confutabili” né aveva dato conto della comunicazione ad essa esponente dello stato di inagibilità;

– col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, deducendo, in sintesi, che la contribuente aveva presentato denuncia di variazione catastale, per frazionamento, sin dall’anno 2005, proponendo una rendita catastale che era stata confermata entro i prescritti termini di legge, così che andava presa in considerazione la rendita (così) attribuita e pur notificata;

2. – il ricorso è inammissibile;

3. – in ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere che la denuncia di omesso esame di fatto decisivo implica l’individuazione del dato fattuale che, inteso in senso storico e normativo, il giudice del gravame abbia omesso di considerare, posto che non costituiscono fatti le argomentazioni e deduzioni difensive né gli stessi elementi istruttori (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983);

3.1 – relativamente al primo profilo di denuncia, quindi, la ricorrente non individua il fatto decisivo del quale sia stato omesso l’esame, la censura risolvendosi, piuttosto, in una mera deduzione in fatto che, logicamente incompatibile, oltretutto, con quella oggetto del secondo motivo di ricorso, si contrappone all’accertamento operato dalla gravata sentenza in ordine all’omessa notifica della rendita catastale rettificata;

– del pari il secondo profilo del motivo in trattazione è connotato da anomia di ogni riferimento fattuale all’accertamento dell’inagibilità degli immobili, la ricorrente avendo censurato l’accertamento in fatto del giudice del gravame ma, anche qui, senza individuare i dati fattuali dal cui esame sarebbe potuta conseguire una diversa conclusione in punto di legittimità dell’imposizione ICI per l’anno 2007;

4. – il secondo motivo, come anticipato, sottopone alla Corte, innanzitutto, una ricostruzione in fatto incompatibile con quella che forma oggetto del primo motivo di ricorso, essendosi, difatti, allo stesso tempo affermata (primo motivo), ed esclusa (secondo motivo), una rettifica della rendita catastale che era stata proposta con la dichiarazione presentata secondo procedura Docfa;

– per di più, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, – con riferimento all’accertamento operato dai giudici del merito in ordine all’inagibilità degli immobili, – rende inconcludente la censura di cui al secondo motivo, detto accertamento essendo stato, difatti, operato in relazione al disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, alla cui stregua “In caso di utilizzazione edificatoria dell’area” di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d), ed e), della L. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”;

– e il motivo in trattazione non espone alcuna censura in ordine ai criteri normativi di determinazione della base imponibile ICI con riferimento, così com’e’ nella fattispecie, all’accertamento relativo alla demolizione e ricostruzione degli immobili oggetto di imposizione;

5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.300,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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