LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12687/2017 R.G. proposto da:
Urbs S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Angelo Emo n. 106, presso lo studio dell’avvocato Ciro Castaldo, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Rossi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell’avvocatura comunale;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6911/15/16, depositata il 15 novembre 2016, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 6911/15/16, depositata il 15 novembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Urbs S.r.l., così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI, per l’anno 2007, relativo ad unità immobiliare sita in ***** (in catasto al fg. *****, p.lla *****);
– il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era già pervenuta la Commissione tributaria provinciale rilevando che l’agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, conv. in L. n. 75 del 1993, implicava che l’immobile formasse oggetto di vincolo diretto, dietro notifica, e trascrizione, del relativo decreto ministeriale laddove, nella fattispecie, nei confronti dell’immobile emergeva (solo) un vincolo indiretto correlato al nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza in relazione all’esecuzione di lavori di restauro di prospetti esterni e delle facciate;
2. – Urbs S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;
– Roma Capitale resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia omessa valutazione di prove nonché violazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, assumendo, in sintesi, che la gravata sentenza, – senza, peraltro, far ricorso ai suoi poteri istruttori officiosi, – non aveva tenuto conto dell’esistenza del vincolo storico-artistico desumibile dall’atto di acquisto dell’immobile nonché da una nota con la quale il Ministero aveva comunicato di non voler esercitare la prelazione di legge, così pronunciando in difformità di altre decisioni, della stessa Commissione tributaria regionale (n. 259/8/17), e della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 8241/62/16), che la sussistenza di detto vincolo avevano accertato;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, sull’assunto che Roma Capitale, dopo aver ricevuto i chiarimenti e i documenti richiesti in ordine alla sussistenza del vincolo sull’immobile oggetto di tassazione, aveva “desistito da ogni ulteriore richiesta”, evidentemente ritenendo legittimo il versamento dell’ICI che era stato operato in misura ridotta, – così che andava quantomeno esclusa l’applicazione di sanzioni, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, in quanto essa esponente si era “adeguata alla linea di comportamento del Comune, che per gli anni precedenti non ha recuperato l’imposta piena.”;
– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza che aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello incentrato sul cumulo giuridico delle sanzioni da applicare in relazione all’avviso di accertamento in contestazione ed a quegli altri due emessi in relazione agli anni 2008 e 2009;
– col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 12, in relazione al D.Lgs. n. 158 del 2015, assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione lo jus superveniens in tema di trattamento sanzionatorio con conseguente rideterminazione dello stesso cumulo giuridico sulla base della lex mitior;
2. – in via preliminare, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bisl c.p.c., parte ricorrente ha eccepito, e documentato, il giudicato esterno;
2.1 – viene, difatti, in rilievo il giudicato che, – sopravvenuto alla sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 20 ottobre 2010, n. 21493), – consegue dalla pronuncia resa dalla Corte (con ordinanza del 16 maggio 2019, n. 13122) che ha rigettato il ricorso proposto da Roma Capitale avverso la sentenza della – Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5152/5/2017 del 12 settembre 2017, che, a sua volta, – con riferimento ad avviso di accertamento emesso, per l’anno 2008, in relazione all’immobile sito in ***** (in catasto al fg. *****, p.lla *****), – aveva rilevato che “l’immobile in oggetto è caratterizzato dall’essere parte di un muro di cinta su cui è posto un vincolo di interesse storico o artistico”;
– in detta pronuncia, la Corte ha fatto applicazione del principio di diritto secondo il quale “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’agevolazione prevista dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati” (v. già, in tal senso, Cass., 6 dicembre 2017, n. 29194; Cass., 14 maggio 2010, n. 11794);
2.2 – in tema di efficacia ultrattiva del giudicato esterno, le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.”; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.” (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675);
– le stesse Sezioni Unite hanno, quindi, rimarcato che tra gli elementi costitutivi di fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta, vanno considerate “le qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto)” quale quella relativa alla nozione di “bene di interesse storico-artistico”, qualificazioni che vengono “assunte dal legislatore quali elementi “preliminari” per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta (a valere, cioè, fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente – ad es. trasformazione dell’ente non commerciale in ente commerciale – o normativamente)”;
3. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata, con assorbimento dei residui motivi di ricorso che, involgenti il trattamento sanzionatorio, potranno essere riproposti davanti al giudice del rinvio, e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi, ai fini della definizione della lite contestata in ordine alla spettanza della reclamata agevolazione, al giudicato di cui sopra s’e’ dato conto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l’eccezione di giudicato esterno nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza in relazione all’eccezione accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 26 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021