LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29727-2019 proposto da:
W.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3021/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. W.K., proveniente dal Senegal, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere omosessuale e di essere fuggito perchè perseguitato per tale ragione: ha narrato una storia di amicizia con un omosessuale con il quale aveva poi iniziato una relazione affettiva rispetto alla quale temeva di rischiare il trattamento punitivo riservato nel proprio paese alla omosessualità: la Corte territoriale ha respinto l’impugnazione ritenendo che il suo racconto non fosse credibile.
2. La parte intimata non si è difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il primo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, “in relazione all’esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o altre forme residuali”.
2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta l’omesso o errato esame della storia del ricorrente in relazione alla condizione degli omosessuali in Senegal.
3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce, infine, la violazione e falsa applicazione della direttiva 2004/83/CE del 29.4.2004 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 “in relazione all’onere probatorio”.
4. Il primo ed il terzo motivo devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica: essi sono entrambi inammissibili.
4.1. Il ricorrente, infatti, si duole del fatto che la Corte territoriale, pur non dubitando della sua provenienza dal Senegal, abbia invece ritenuto inattendibile il suo racconto e che abbia successivamente omesso di assumere informazioni sul paese di origine, al fine di valutare i rischi del suo rimpatrio in ragione della denunciata situazione di violenza generalizzata.
4.2. Richiama, al riguardo, il rapporto Amnesty International 2017/2018 sul trattamento criminalizzante delle persone omosessuali, con particolare riferimento alla discriminazione per l’accesso ai servizi sanitari ed alla giustizia che veniva sostanzialmente negato.
4.3. Si osserva, tuttavia che, in tal modo, il ricorrente mostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza che aveva respinto l’impugnazione, condividendo motivatamente la valutazione di inattendibilità del racconto statuita dal Tribunale ed escludendo da una parte sia la sua credibilità sia la ricorrenza di altri rischi per la sua persona riconducibili ai presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e, dall’altra, invocando genericamente l’art. 10 Cost., senza prospettare alcun rilievo conducente, ossia decisivo per dimostrare la violazione di legge invocata: al riguardo, vale solo la pena di rilevare che non risulta neanche che la denunciata compromissione della salute e del diritto all’alimentazione (richiamati genericamente a pagg. 14 e 15 del ricorso) abbiano costituito oggetto di censura in appello, visto che il ricorrente non ha riportato nel testo del ricorso il corrispondente motivo rendendo, con ciò, la doglianza viziata per difetto di autosufficienza.
4.4. Questa Corte, al riguardo, ha affermato il condivisibile principio secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio.” (cfr. Cass.20694/2018 ed in termini specifici Cass. 13403/2019).
4.5. Quanto alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, infine, la critica si limita ad affermare che il giudice d’appello aveva omesso di valutare che in Senegal l’omosessualità costituisce reato: il motivo, in parte qua, risulta sovrapponibile al primo, in quanto l’aver escluso tale condizione personale rendeva irrilevante la valutazione richiesta.
4.6. Nè il ricorrente declina la censura in relazione ad una specifica forma di protezione, ragione per cui anche sotto tale profilo la doglianza risulta non decisiva.
5. Ma anche il secondo motivo è inammissibile in quanto, declinato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, confligge con la prescrizione di cui art. 348 ter c.p.c. che preclude la prospettazione del vizio dedotto rispetto alle sentenze d’appello conformi alle pronunce di primo grado sulla base delle medesime ragioni.
6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
7. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021