Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27032 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscrito al n. 6739/2015 R.G., proposto da:

O.G.N., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Ferrajoli, e dall’avv. Giuseppe Fischioni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Fischioni, sito in Roma, Via della Giuliana, n. 32, giusta procura in margine al ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 4768/65/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 18/09/2014, non notificata.

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021.

RITENUTO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Brescia che, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2005, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente, O.G.N..

2. Nella parte narrativa della sentenza, nonché dal ricorso e dal controricorso, risulta che l’avviso di accertamento, per l’anno 2005, emesso nei confronti del contribuente, riguardava svariati indici di capacità contributiva applicati in relazione al possesso di determinati beni indici di capacità contributiva (residenze principali e secondarie, assicurazioni, autoveicoli, imbarcazione) nonché in relazione all’incremento patrimoniale, pari ad Euro 250.000,00, imputabile per la metà al ricorrente, derivante dall’incasso della caparra confirmatoria per la vendita di un bene immobile in comproprietà con la di lui madre.

3. I giudici di appello, in riforma della sentenza di primo grado, hanno ridotto ad Euro 86.717,37 il maggior reddito accertato in via sintetica, in considerazione della giustificata disponibilità dell’importo di Euro 125.000,00, pervenendo, così, alla rideterminazione del reddito del contribuente “sulla base di tre indici di capacità contributiva, vale a dire investimenti patrimoniali per Euro 33.552,00 (Euro 158.552,00 meno Euro 125.000,00) possesso di beni di diversa natura di cui il contribuente aveva sostenuto le spese per Euro 60.333,83 e rate di leasing per Euro 16.664,15” in quanto “rispetto a tali indici il contribuente non ha fornito alcuna giustificazione”.

Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa del ricorrente deduce la violazione di legge (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, nella formulazione previgente alla novella introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, conv. mod., L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR considerato che la prova della disponibilità della somma derivante dall’incasso della caparra confirmatoria (Euro 125.000,00) non fosse da sola sufficiente, benché superiore al redditi sinteticamente attribuiti al contribuente, a costituire prova contraria alla presunzione dell’Ufficio ovvero della diponibilità finanziaria dell’anno 2005 e, quindi, a giustificare il tenore di vita del contribuente. Il ricorrente assume che la prova contraria richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, riguarda l’esistenza di disponibilità finanziarie (come redditi esenti redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta) sufficiente a contrastare la ricostruzione sintetica del reddito complessivo netto, mentre non è necessaria la prova da parte del contribuente sul nesso eziologico tra le disponibilità finanziarie e le spese sostenute.

2. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Appare utile un breve inquadramento della disciplina di riferimento. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, tra l’altro, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), applicabile alla fattispecie riguardante avviso di accertamento per l’anno 2005, prevede, al comma 4, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (4. “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”); al comma 5, contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè le spese sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente (5.”Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”). Ai sensi del citato D.P.R., art. 38, comma 6, resta salva per il contribuente la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (6.”Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”).

2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass., 26/11/2014, n. 25104; Cass., 20/03/2009, n. 6813; per i redditi risultanti da finanziamenti, v. Cass., 30/05/2018, n. 13602).

3. Ritiene il Collegio che la decisione della CTR qui impugnata è corretta laddove ha ravvisato l’efficacia dimostrativa della disponibilità finanziaria conseguente alla caparra introitata per il preliminare di vendita di un bene immobile solo con riguardo agli investimenti patrimoniali (di cui ha ridotto in proporzione l’indice di spesa), ma non in relazione agli ulteriori indici di capacità contributiva che riguardavano il possesso, per l’anno 2005, di altri beni indice.

3.1. Ed invero, la circostanza che il contribuente deduca che la spese effettuate derivano interamente dalle risorse (non reddituali) rinvenienti nell’incasso della caparra confirmatoria, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 (applicabile “ratione temporis”), non lo esime dall’onere della prova contraria non solo in ordine alla loro disponibilità ed entità ma anche alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto, comunque, a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (cfr., Sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; id., Sez. 5, 04/08/2020, n. 16637).

4. In altri termini, la sentenza impugnata, da una parte, ha reso una decisione conforme al diritto nella parte in cui ha escluso che l’introito della caparra potesse valere di per sé a provare una reale disponibilità economica giustificativa di tutte le spese sostenute per l’anno 2005 e nella parte in cui ha ritenuto che il contribuente non aveva soddisfatto l’onere su di esso incombente; dall’altra, risulta carente nella motivazione in diritto, per non aver specificato che la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, quali circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. In parte qua, la motivazione dei secondi giudici va integrata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., non avendo la carenza motivazionale inciso sul dispositivo che rimane, comunque, conforme al diritto.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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