LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25013/2015 R.G., proposto da:
M.M., rappresentata e difesa dall’avv. Tullio Elefante con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal de Luca, n. 10, giusta procura in margine al ricorso.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis contro ricorrente Avverso la sentenza n. 1245/45/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27/03/2015, non notificata.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021.
RITENUTO
che:
Con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia respinse l’appello del contribuente, M.M., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2007, con il quale l’Ufficio riprendeva a tassazione il canone di locazione del fabbricato posseduto dalla contribuente, il cui contratto era stato registrato e non risolto.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.
A ridosso dell’udienza camerale del 13 luglio 2021, la difesa della contribuente ha presentato, telematicamente, memoria con la quale, sulla premessa che Equitalia Nord s.p.a. aveva provveduto all’attività di riscossione delle somme relative all’avviso di accertamento oggetto di causa, che, in data 15 marzo 2016, M.M. aveva richiesto ad Equitalia Nord, che aveva autorizzato, la rateizzazione delle somme dovute, che per il saldo delle rate ella contribuente si era avvalsa delle favorevoli disposizioni di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali), ha fatto istanza di cessazione della materia del contendere per essere stata “definita spontaneamente”, la pretesa impositiva oggetto di causa. All’uopo, la difesa della ricorrente ha depositato, in via telematica, documentazione probante l’intervenuta definizione agevolata per pagamento di quanto dovuto (v. allegati, da n. 1 a n. 7, della memoria depositata ex art. 380 bis-1 c.p.c.).
CONSIDERATO
che:
M.M., con l’istanza di cessazione della materia del contendere di cui alla memoria telematica, ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo la stessa documentato di aver definito la lite D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv., con modif., in L. 1 dicembre 2016, n. 225 (v. allegati, nn. 1-7 della memoria).
La sopravvenuta carenza dell’interesse a proseguire la lite per definizione dei carichi pendenti, comporta l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (v. Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021