Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27049 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4665-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E BUILDING ENGINEERING SOC AGRICOLA A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2011/2016 della COMM. TRIB. REG.

EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 2011 del 1 aprile 2016, pubblicata il 15 luglio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia, n. 47/2011, di accoglimento del ricorso proposto dalla società Immobiliare Via Dei Cappuccini, s.r.l., avverso l’avviso di liquidazione, recante l’importo complessivo di Euro 23.000,00 a titolo di imposta (complementare) di registro, col quale la Agenzia delle entrate, in relazione alla registrazione della compravendita del fabbricato, con adiacente area cortilizia, sito in *****, alla località *****, pel prezzo di Euro 2.300.000,00 – atto rogato il ***** dal notaio, Dott.ssa F.R. e stipulato tra la alienante la sig.ra M.F. e la acquirente società – previa qualificazione dell’oggetto contrattuale come vendita di area fabbricabile, aveva applicato la maggiore aliquota proporzionale dell’8% in luogo di quella del 7% praticata all’atto della registrazione.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 14 febbraio 2017.

3. – Con ordinanza del 13 gennaio 2021 1a Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con ordinanza n. 62 del 2020 con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come modificato dalla L. n. 205 del 2017, atteso che nel presente scrutinio di legittimità assume rilievo la questione (di diritto intertemporale) se, ai fini della qualificazione giuridica degli atti anteriormente sottoposti alla registrazione, debbano – ovvero no – considerarsi gli elementi extratestuali e gli atti collegati, avuto riguardo al divieto successivamente introdotto dalla ridetta novella di “interpretazione autentica”.

CONSIDERATO

1. – Nel disattendere il gravame della Agenzia delle entrate la quale aveva dedotto che le condotte della venditrice (anteriore al trasferimento) e della acquirente (successiva alla stipula) dimostravano che il reale oggetto della compravendita fosse l’area fabbricabile su cui insisteva il fabbricato, essendo state programmate sia la relativa demolizione che la successiva edificazione sull’area di risulta di una nuova costruzione, la Commissione tributaria regionale ha motivato: l'”entità sostanziale” rappresentata dai contraenti quale oggetto della compravendita, cioè il fabbricato esistente, non può essere “mutata” attribuendo al negozio un diverso contenuto, sulla base di presunzioni, fondate sulle addotte circostanze (estranee al contratto registrato e) mutuate “da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, (..) la cui realizzazione è futura (..) eventuale e rimessa alla potestà” dell’acquirente.

2. – La Avvocatura generale dello Stato ricorrente denunzia, ai sensi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, nella formulazione vigente, ratione temporis, anteriormente alla novella di cui alla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), n. 2), qualificata di “interpretazione autentica” dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084.

La ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale, nell’accertare la intrinseca natura e gli effetti giuridici del rogito registrato, ai sensi della norma in parola, ha trascurato di considerare “il comportamento complessivo” delle parti e, segnatamente, le condotte “anteriori e successive” alla stipulazione del negozio, preferendo, invece, valorizzare “semplicisticamente (e) contra ius (..) l’oggetto letterale della vendita”; soggiunge che, esattamente in termini, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo il quale deve essere attribuito “rilievo preminente alla causa reale del negozio e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, tra loro collegate”; e, in proposito, rammenta che in giudizio sono affatto pacifiche e incontestate le seguenti circostanze: rilascio alla venditrice, anteriormente alla alienazione, dei permessi per la demolizione del fabbricato in vendita e per la edificazione di un nuovo edificio da erigere sulla area occupata della vecchia costruzione, giusta provvedimenti del Comune di ***** in data 17 maggio 2007 e in data l0 gennaio 2008; successive volture dei permessi in parola in data ***** e *****, nella immediatezza della stipula dell’atto notarile di compravendita; e avvio da parte della acquirente dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato e di costruzione del nuovo edificio a far tempo, rispettivamente, dall'***** e dal *****.

3. – Il ricorso risulta infondato iure superveniente.

3.1 – All’esito dei ripetuti interventi del legislatore e del Giudice delle leggi in ordine alla disposizione controversa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo il quale “in tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 – nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017 che, secondo la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, ne ha fornito l’interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 – l’attività di riqualificazione dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione (deve essere) soltanto operata ab intriseco, cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extratestuali, non potendosi essa fondare sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall’atto” (Sez. 5, ordinanza n. 10688 del 22/04/2021, Rv. 661130 – 01).

Orbene alla stregua del superiore principio – la Corte lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni che lo sorreggono, espresse nel pertinente arresto – esattamente la Commissione tributaria regionale ha considerato impertinenti gli elementi “extratestuali” – posti dalla Agenzia delle entrate a base della operata riqualificazione dell’oggetto della compravendita – e ha qualificato l’atto registrato “ab intrinseco”.

3.2 – Consegue il rigetto del ricorso.

3.3 – Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali in quanto la vittoriosa parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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