LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16371-2020 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIO PASQUALE MORREALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MARCIANO;
– ricorrente –
contro
LILIUM SRL, T.L., C.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 572/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa FIECCONI FRANCESCA;
RILEVATO
che:
1. L.A. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 572/2020 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 23 gennaio 2020. La Lilium s.r.l., T.L. e C.R., intimati, non hanno svolto difese in questa sede.
2. Il sig. L. proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure con la quale il Tribunale di Frosinone aveva rigettato la sua domanda di condanna degli attuali resistenti, in solido, al pagamento del corrispettivo spettante per le opere realizzate dalla ditta L. al di fuori del contratto di appalto intercorso con la Lilium s.r.l. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame e confermato la pronuncia di prime cure ritenendo il pagamento del corrispettivo delle opere eseguite extra-contratto non dovuto dagli appellati sulla scorta di una quietanza rilasciata dall’appellante alla quale entrambi i giudici di merito hanno attribuito portata liberatoria.
3. Per l’effetto, il giudice di secondo grado ha condannato il L. al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, liquidate in Euro 13.635,00.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 per avere la Corte d’Appello liquidato le spese di lite, per le quali ha condannato l’odierno ricorrente, considerando anche la “fase istruttoria e/o di trattazione” che, invero, non si sarebbe mai svolta.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. In conformità ai principi costantemente affermati da questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per minima quota, al pagamento delle spese stesse.
1.3. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti”. Inoltre, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 4/8/2017; Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 9/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 406 dell’l 1/1/2008).
1.4. Nel caso di specie, non si rinviene ne(la sentenza impugnata né una violazione del principio di soccombenza, in quanto la Corte d’Appello ha rigettato il gravame spiegato dall’attuale ricorrente, peraltro, confermando integralmente la pronuncia di prime cure; né una violazione dei massimi tabellari portati dalla Tabella 2 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 sulla cui violazione il ricorrente fonda il proprio ricorso per cassazione, posto che la liquidazione è avvenuta con riferimento ai valori medi.
1.5. Invero, si tratta di giudizio di appello, con valore della causa rientrante nello scaglione da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00 per cui i massimi tariffari, comprensivi di tutte le fasi, prevedono una liquidazione fino a Euro 25.367,00.
1.6. Vieppiù, anche se si escludesse – accordando ragione al ricorrente – la fase “istruttoria e/o di trattazione” dal regolamento delle spese di lite, gli importi massimi previsti dalla Tabella sarebbero di Euro 23.911,00 (comprensivi di fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale) e, dunque, i massimi tabellari non sarebbero stati comunque superati dalla Corte territoriale in quanto le spese di lite sono state liquidate in complessivi Euro 13.635,00.
1.7. Il ricorrente erra, tuttavia, quando afferma che dall’udienza di comparizione si è passati direttamente a quella di discussione per cui non spetterebbe la voce per la fase di trattazione. In realtà per l’attività che si interpone fra l’introduzione del giudizio e la fase decisionale spetta il compenso e tale attività corrisponde alla trattazione in sede di appello, coincidente con la prima udienza.
2. Conclusivamente, la Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese stante l’assenza degli intimati; con condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso; nulla per le spese;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021