LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1069-2021 proposto da:
C.V., ricorrente che ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
CA.PA.AN., P.F., CA.PA., CA.PA., CA.VI., CA.MA., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso là CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIAMICHELA CARRATTA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 126:72020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 4/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.
CONSIDERATO
che:
C.V. ha notificato, in data 20 luglio 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1261/2020 del Tribunale di Lecce, pubblicata in data 4 giugno 2020;
Ca.Pa.An., P.F., Ca.Pa., Ca.Pa., Ca.Vi. E Ca.Ma. hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.
RILEVATO
che:
il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 14 gennaio 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 20 luglio 2020 e il 14 gennaio 2021);
il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell’improcedibilità del ricorso;
peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737; CasS., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841);
ritenuto che:
nel caso in esame, sulla scorta dell’assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell’esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
le spese seguono la soccómbenza e si liquidano come in dispositivo;
va disposta la chiesta distrazione delle spese liquidate in favore dei controricorrenti, al difensore distrattario degli stessi, avv. Mariamichela Carratta (Cass., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31033; Cass. 6/04/2006, n. 8085);
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Mariamichela Carratta, distrattario; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021