Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27059 del 06/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1070-2021 proposto da:

G.N., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

COMUNE di RAVENNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che lo rappresenta e difende unicamente all’avvocato ANDREA FACCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 649/2019 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

CONSIDERATO

che:

G.N. ha notificato, in data 10 luglio 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 649/2019 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 18 giugno 2019;

ha resistito con controricorso il Comune di Ravenna, concludendo per il rigetto de ricorso “in quanto inammissibile e comunque infondato”;

il controricorrente ha depositato pure memoria.

RILEVATO

che:

il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 14 gennaio 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 10 luglio 2020 e il 14 gennaio 2021);

il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell’improcedibilità del ricorso;

peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio cly detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737; Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841);

ritenuto che:

nel caso in esame, sulla scorta dell’assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell’esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472