Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27072 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21703 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

T.G. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Renaldin Jenny (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F.: *****), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Botto Elio (C.F.: *****);

– controricorrente –

e G.C. (C.F.: *****) G.M. (C.F.:

*****);

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cuneo in data 3 maggio 2019 nel processo esecutivo iscritto al n. 220 dell’anno 2016 del R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, il debitore esecutato T.G. ha proposto opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione dei beni immobili pignorati in favore di G.C. e G.M., chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione e dell’esecutorietà del provvedimento impugnato.

Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la predetta istanza di sospensione, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c..

Avverso tale ordinanza del giudice dell’esecuzione ricorre il Taricco, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la creditrice procedente, Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna Società Cooperativa. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, con il quale viene impugnata l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, nonché dell’esecutorietà del provvedimento impugnato, avanzata contestualmente ad una opposizione esecutiva – qualificata dallo stesso ricorrente come opposizione agli atti esecutivi – proposta dal debitore avverso il provvedimento di aggiudicazione dei beni pignorati.

Orbene, deve escludersi che il relativo provvedimento sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’affermare che “e’ inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c. come riformato dalla L. 24 febbraio 2006 n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art. 615,617 e 619 c.p.c., nonché avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione” (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 – 01).

Il ricorso non offre del resto motivi idonei ad indurre a rimedi-tare detto indirizzo, cui va data continuità.

L’inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle censure poste a suo fondamento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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