Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27077 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24969 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

P.C., (C.F.: *****), rappresentato e difeso dall’avvocato Stara Salvatore (C.F.: non dichiarato);

– ricorrente –

nei confronti di EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A., (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura Cento Francesco rappresentato e difeso dall’avvocato Lupi Cristiana (C.F.: *****);

– controricorrente –

e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 138/2019, pubblicata in data 12 febbraio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

P.C. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione.

L’opposizione è stata respinta dal Giudice di Pace di Cagliari. Ricorre il P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Equitalia Giustizia S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente intimato.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c.. Ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza siccome fondata su affermazione falsa in fatto”.

Il ricorrente contesta la decisione del giudice di pace sulla sua opposizione agli atti esecutivi, ritenuta tardiva e come tale inammissibile. Sostiene che, a fronte della notificazione della cartella di pagamento pacificamente avvenuta in data 3 ottobre 2016, “l’opposizione, come risulta dall’atto, è stata passata lunedì 24/10/16 e notificata in data 25/12/16, e non il 22/12/16, per cui, diversamente da quanto asserito dal GdP era/e’ tempestiva”.

Il motivo di ricorso in esame, ad avviso del Collegio, non rispetta il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto dell’atto di cui si assume l’omessa o erronea valutazione (e cioè, nella specie, la relazione di notificazione dell’opposizione), ma nemmeno è localizzato il relativo documento nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 01; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 02).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 479-480 c.p.c., e dei principi relativi alla riscossione-esecuzione in funzioni di titoli esecutivi giurisdizionali. Ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 111/6 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c.”.

Il motivo in esame, che riguarda il merito dell’opposizione agli atti esecutivi dichiarata inammissibile dal giudice di pace, risulta assorbito in conseguenza del mancato accoglimento di quello precedente, relativo alla inammissibilità per tardività della opposizione stessa.

Anche in relazione a tale motivo valgono d’altronde le medesime considerazioni già esposte in relazione al precedente, con riguardo al difetto di specificità delle censure per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, censure che comunque si risolvono, in sostanza, nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di pace in ordine all’idoneità degli elementi contenuti nella cartella di pagamento a consentire l’individuazione del provvedimento giudiziario costituente il titolo della pretesa oggetto dell’intimazione, accertamenti sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. E’ infine solo appena il caso di rilevare che nessuna altra censura potrebbe avere rilievo nella presente sede, in quanto, con riguardo ai motivi di opposizione all’esecuzione, il ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado del giudice di pace non potrebbe ritenersi ammissibile.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, in considerazione dell’irregolarità della costituzione dell’unica parte contro-ricorrente.

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Nella specie, la controricorrente Equitalia Giustizia S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona di Cento Francesco, che si qualifica procuratore speciale (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura autenticata in data 11 febbraio 2016 dal notaio De Luca Marco di Roma (rep. 41146; racc. n. 23133); in tale qualità il Cento ha sottoscritto il mandato difensivo.

L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio.

Il controricorso è pertanto inammissibile.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, del, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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