LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17850-2020 proposto da:
C.C., domiciliato presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PUCCI;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via TARANTO n. 116, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TURCHETTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI TURCHETTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6258/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
P.M. dopo avere acquistato dalla ditta di C.C. una bicicletta marca Pinarello, con assemblaggio effettuato dalla stessa C., cadde mentre era alla guida della stessa e nella caduta la bicicletta si deformò riducendosi in modo da non poter essere ulteriormente utilizzata.
La ditta C. non riconobbe la propria responsabilità per l’assemblaggio del mezzo e il P. la convenne in giudizio per il risarcimento del danno.
In primo grado la domanda venne rigettata dal Tribunale di Roma, che affermò che il vizio non era stato tempestivamente denunciato e che, in ogni caso, non vi era stata responsabilità alcuna della ditta C..
P.M. interpose appello e la Corte territoriale, espletata consulenza tecnica di ufficio, riformò la sentenza del Tribunale e condannò la ditta C. al pagamento della somma di Euro quattromilacinquecento.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, di cui il quinto “in via subordinata”, la ditta C.C..
Resiste con controricorso P.M..
La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui all’art. 375 c.p.c..
La proposta di manifesta infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata alle parti.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale il difensore di C.C. o, meglio della C.C. Società in accomandita semplice, in persona del legale rappresentante C.C., ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La rinuncia non risulta essere stata accettata dalla controparte P.M., sebbene le sia stata notificata.
La rinuncia, come detto, non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. n. 10140 del 28/05/2020 Rv. 657723 – 01 e Cass. n. 03971 del 26/02/2015 Rv. 634622 – 01), salva l’eventuale condanna del rinunciante alle spese di lite che, nel caso di specie, ritiene il Collegio possano essere compensate, sussistendone idonee ragioni, in considerazione dell’alterno esito della lite delle fasi di merito.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021