Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27082 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3569/2016 proposto da:

COMUNE MODICA, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE DE GERONIMO;

– ricorrente –

contro

G.G., GE.MA., G.V., G.R., G.M., GE.GI., rappresentati e difesi dagli avv.ti ANTONINO FRASCA CACCIA, CARMELO AMMATUNA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1672/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Modica ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 5.11.2015, con la quale era accolta la domanda di usucapione in relazione ad un terreno con fabbricato rurale proposta da Gi.Gi. e gli altri soggetti indicati in epigrafe.

Con atto ritualmente comunicato in cancelleria, il Comune di Modica, con atto sottoscritto dal Sindaco e dal suo difensore ha rinunciato al ricorso per cassazione; il difensore dei controricorrenti hanno apposto il visto ed è stato allegato l’atto di transazione stipulato tra le parti in data 31.3.2021.

Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.

Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).

Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del controricorrente e, con l’allegato atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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