Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27093 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18274/2016 proposto da:

N.A.R., rappresentato e difeso dall’avv.to SALVATORE CORRADO;

– ricorrente –

contro

U. COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO ARTALE n. 6, presso lo studio dell’avvocato DONATO TOMA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE BRILLANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, accoglieva le domande proposte da N.A.R. con le quali si chiedeva di accertare l’insussistenza di un contratto concluso tra l’attore e la società U. Costruzioni S.r.l. e l’accertamento negativo del credito di Euro 3600 indicato nella fattura numero *****, rispetto alla quale era stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo.

2. La U. costruzioni S.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. La Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da N.A.R. così come l’opposizione a decreto ingiuntivo.

4. N.A.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

5. La U. costruzioni S.r.l. ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dalla parte e dal difensore con relativa adesione della controparte.

7. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 2), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art. 390 c.p.c., comma 3).

8. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità con compensazione delle spese, vista l’espressa richiesta formulata nella rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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