LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Casa Nostra s.coop.r.l., con sede in *****, in persona del legale rappresentante Dott. P.D., rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dagli Avvocati Giuseppe Coliva, e Massimo Ottavi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scialoja n. 6;
– ricorrente –
contro
D.R.P.L., rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Stefano Molinari, e Pierluigi Bartoli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Trastevere n. 259.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 566 della Corte di appello di Bologna, depositata il 4.4.2016.
FATTO E DIRITTO
La Corte, letto il ricorso proposto, con atto notificato il 28. 7. 2016, dalla società coop. A r.l. Casa Nostra per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 566 del 4.4.2016, notificata 11.6.2016;
letto il controricorso di D.R.P.L.;
rilevato che la ricorrente società Casa Nostra ha depositato, in data 18 maggio 2021, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal proprio difensore, con in calce l’accettazione della rinuncia firmata dal controricorrente e dal suo procuratore;
che, essendo stata la rinunzia accettata, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese;
visto l’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021