Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27100 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Casa Nostra s.coop.r.l., con sede in *****, in persona del legale rappresentante Dott. P.D., rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dagli Avvocati Giuseppe Coliva, e Massimo Ottavi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scialoja n. 6;

– ricorrente –

contro

D.R.P.L., rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Stefano Molinari, e Pierluigi Bartoli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Trastevere n. 259.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566 della Corte di appello di Bologna, depositata il 4.4.2016.

FATTO E DIRITTO

La Corte, letto il ricorso proposto, con atto notificato il 28. 7. 2016, dalla società coop. A r.l. Casa Nostra per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 566 del 4.4.2016, notificata 11.6.2016;

letto il controricorso di D.R.P.L.;

rilevato che la ricorrente società Casa Nostra ha depositato, in data 18 maggio 2021, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal proprio difensore, con in calce l’accettazione della rinuncia firmata dal controricorrente e dal suo procuratore;

che, essendo stata la rinunzia accettata, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese;

visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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