Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2712 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17672/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. A.

Natale in virtù di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2561/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da S.S. cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver frequentato un suo amico olandese che si occupava di coltivare verdure e legumi e che lo aveva aiutato ad aprire un negozio di alimentari. Lo zio, che aveva sposato la madre lo picchiava perchè non voleva che frequentasse la scuola coranica. La gente del villaggio dal 2014 al 2015 aveva cominciato a dire che lui e il suo amico olandese erano omosessuali e lo zio aveva chiamato la polizia per farli arrestare, per cui il ricorrente era fuggito prima in Libia e poi in Italia e temeva il rientro in Gambia perchè lo zìo era diventato nel frattempo capo del villaggio.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la vicenda non credibile, perchè generica, a volte contraddittoria e sfornita di prova. Pertanto non ha riconosciuto al ricorrente nessuna delle protezioni richieste, neppure la protezione sussidiaria declinata sotto l’ipotesi di cui alla del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perchè il Gambia si trova in una positiva fase di trasformazione verso la democrazia, nè il ricorrente aveva allegato situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5 e degli artt. 2,3 e 10 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il richiedente non credibile; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6 e art. 14, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., sulla mancata concessione della protezione sussidiaria, ma in particolare, a livello procedurale sulla mancata consultazione di fonti precise e aggiornate circa la situazione generale esistente in Gambia; (3) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il primo motivo è inammissibile, perchè solleva censure sul merito della valutazione che è discrezionale anche se non arbitraria, ma congruamente motivata e rispettosa dei parametri di valutazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il secondo motivo è fondato con assorbimento del terzo.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”(Cass. n. 11101/19).

Nel caso di specie, la Corte d’appello cita la fonte ANSA del 18.2.2017 che riguarda la sola cerimonia d’insediamento del nuovo presidente del Gambia Adame Barrow e non la situazione generale del paese. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Dichiara inammissibile il primo motivo, Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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