Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2713 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17704/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, via di Vesta n. 26, presso lo studio dell’avv. S. Mariani, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2565/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da K.M., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che una sorellastra del ricorrente, figlia di un’altra moglie del padre, voleva mutilare i genitali della sorella piccola del ricorrente e siccome lui non era d’accordo, questa sorellastra lo aveva denunciato alla polizia. La madre gli aveva detto che era una tradizione che doveva essere rispettata. Il ricorrente fuggiva dal paese a causa della denuncia della sorellastra. L’episodio si riferiva al dicembre 2015 e successivamente il ricorrente era venuto a sapere che anche le altre sorelle avevano subito la mutilazione dei genitali, mentre lui si trovava in Senegal. Secondo il ricorrente esisteva una legge in Gambia che prevedeva la carcerazione se non venivano praticate le mutilazioni dei genitali alle bambine.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il richiedente non credibile perchè la narrazione era del tutto generica, sfornita di prova e le risposte fornite davanti alla Commissione territoriale erano state evasive. Inoltre, secondo la Corte distrettuale, le fonti affermano che la mutilazione dei genitali femminili alle bambine è severamente punita con la reclusione. La Corte non ha pertanto riconosciuto nessuna delle protezioni richieste. In particolare, in riferimento alla situazione politica generale del Gambia, la Corte d’Appello, sulla base delle fonti d’informazione, non ha rilevato alcuna situazione di conflitto, interessante l’intero paese, caratterizzata da violenza indiscriminata. Inoltre, la Corte d’appello non ha ravvisato la sussistenza dei “seri motivi” per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè dell’art. 10 della Direttiva 2013/32/UE e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per violazione del regime probatorio e per il mancato approfondimento istruttorio; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente il danno grave in capo al ricorrente, nonostante questo avesse ritenuto apertamente violati i propri diritti umani e civili; (3) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè dell’art. 10 della Direttiva 2013/32/UE e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è fondato quanto al profilo -con assorbimento del secondo e terzo motivo – del mancato approfondimento istruttorio, in quanto la Corte d’appello non cita le fonti sulla situazione generale del Gambia (Cass. n. 11101/19) ma cita solo una notizia ANSA sull’insediamento del nuovo presidente B..

Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del decreto succitato, va osservato che – secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020). A tal riguardo, deve ritenersi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), o di altre fonti internazionali citate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, da richiedersi agli enti a ciò preposti, mentre la Corte territoriale non ha citato alcuna fonte oggetto di consultazione ad eccezione dr una notizia ANSA sull’insediamento del nuovo presidente B..

Conseguentemente deve essere accolto il ricorso proposto per il primo motivo, assorbiti gli altri, cassata la sentenza impugnata mentre deve essere disposto il rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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