Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2714 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17798/2019 proposto da:

M.M.A.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Domenico Chelini presso lo studio dell’avvocato Archidiacono Renato che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Compagno Alessandro;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2851/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da M.M.A.K. cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere avuto la tessera del partito BNP e di avere riportato ferite negli scontri con la fazione politica avversa dell’Awami League durante alcune manifestazioni. Ha poi riferito di avere sporto denuncia alla polizia la quale non avrebbe neppure raccolto la denuncia.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la vicenda non credibile, perchè generica, contraddittoria e a volte contrastante con la realtà storica accertata (cfr. foglio 3 della sentenza impugnata); pertanto, la medesima Corte non ha riconosciuto al ricorrente nessuna delle protezioni richieste, neppure la protezione sussidiaria declinata sotto l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), avendo ritenuto che non sussistevano in Bangladesh episodi di violenza tra esponenti dei diversi partiti politici ma solo tra organizzazioni studentesche alle quali l’odierno ricorrente non apparteneva per il suo inferiore livello di scolarizzazione. La Corte non ha riconosciuto nemmeno la protezione umanitaria per l’assenza di situazioni di vulnerabilità. Avverso la sentenza della medesima Corte d’Appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo proftto, per nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alberiteli – di genuinità soggettiva” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; (2) sotto un secondo profilo, per nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale, ex art. 10 Cost..

Il primo motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso, pur rubricato sotto il solo profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), contiene in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, sì palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle vantazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rattamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente. A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la vantazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alia stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al del D.Lgs. cit. art. 5, comma 3, lett. e), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età. Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere de giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano ” considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3 comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente fatti accaduti prevista espressamente dai legislatore nel citato art. 3, comma 5 non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che secondo una prudente e ragionevole vaìutazlone, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di salutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lette) e attendibilità (lette) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale. Il secondo motivo è inammissibile, perchè non sussiste nessuna omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale in quanto tale istituto è interamente disciplinato dall’attuale normativa sulla protezione internazionale (Cass. nn. 11110/19, 16362/16). La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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