LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22497/2019 proposto da:
Q.N., elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Faà di Brun n. 52, presso lo studio dell’avvocato De Caroli Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Q.M.;
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE per i minorenni di ROMA del 17.6.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
1. – Q.N. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma nonché di Q.M., contro il decreto del 19 giugno 2019 con cui quel Tribunale, provvedendo su iniziativa del Pubblico Ministero, cui l’Autorità centrale italiana aveva trasmesso la richiesta del Q.M., padre del minore Q.A., per il tramite dell’Autorità centrale tedesca, diretta ad ottenere l’immediato rientro in Germania del minore, in quanto illegittimamente trasferito in Italia dalla madre, odierna ricorrente, il 22 giugno 2028, ha così deciso: “Visto la L. n. 64 del 1994, art. 7; Visti gli artt. 3, 11 e seguenti della Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, il del Regolamento (CE) n. 2201/2003; Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva; ORDINA l’immediato ritorno in Germania (presso l’abitazione del padre Q.M.) del minore Q.A., nato a *****. PRESCRIVE ai genitori Q.M. e di Q.N. di collaborare attivamente e lealmente per realizzare e facilitare il rientro del figlio in Germania. Visto l’art. 20 del Regolamento (CE) 2201/2003 e gli artt. 330, 333 e 336 c.c.; Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva; DISPONE che il servizio sociale di ***** collochi urgentemente il minore Q.A. in una casa famiglia idonea ad accogliere anche la madre Q.N., se questa deciderà di seguire il figlio, oppure in una casa famiglia per soli minori, per il tempo strettamente necessario a organizzare il rientro di A. in Germania, accompagnato dal padre Q.M. e con modalità determinate in concreto dal Pubblico Ministero in sede, sulla scorta delle informazioni comunicate dall’Autorità Centrale tedesca. DISPONE che l’Autorità Centrale italiana, nel quadro della cooperazione prevista dalla Convenzione dell’Aia del 1980 e dal Regolamento (CE) 2201/2003, riferisca al Pubblico Ministero in sede le informazioni ottenute dall’omologa Autorità Centrale tedesca sui tempi e sulle modalità del rientro del minore Q.A. in Germania, accompagnato dal padre Q.M. e con il sostegno dei servizi specializzati tedeschi che prenderanno in carico la situazione”.
2. – Non spiegano difese gli intimati.
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo mezzo denuncia nullità del procedimento e del decreto per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. nonché dei principi del giusto processo, censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che la ricorrente, alle 9.55 del 17 giugno 2019, in vista dell’udienza fissata cinque minuti dopo, aveva avanzato richiesta di rinvio “atteso lo stato odierno di malattia della sottoscritta”, richiesta che era stata regolarmente recapitata via fax. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della convenzione dell’Aja del 1980, della L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7 nonché dell’art. 111 Cost., censurando il decreto impugnato per aver disposto il rientro del minore in contrasto con il suo interesse e senza aver proceduto alla sua audizione.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b) convenzione dell’Aja del 1980, e rischi connessi al rimpatrio, non avendo il Tribunale proceduto alla verifica della conformità della decisione adottata al superiore interesse del minore.
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso va respinto.
4.1. – Il primo mezzo è inammissibile per una almeno triplice ragione.
In primo luogo il contenuto del fax è trascritto a pagina 6 del ricorso e, tuttavia, esso non è “localizzato”, in ossequio alla previsione dettata dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).
In secondo luogo il testo della missiva fa riferimento ad un non meglio identificato “stato odierno di malattia della sottoscritta” in nessun altro modo documentato, sicché non v’e’ modo di ritenere che la ricorrente fosse effettivamente impedita a comparire, così da rendere giustificata la richiesta di rinvio.
In terzo luogo, considerato che è dedotto un vizio di attività, e che i vizi di tal fatta, che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale (Cass. 9 luglio 2014, n. 15676; Cass. 12 settembre 2011, n. 18635), resta soltanto da dire che il ricorso non evidenzia quali argomenti avrebbero potuto essere svolti in caso di comparizione tali da suggerire al giudice di merito una decisione diversa da quella adottata.
4.2. – Il secondo mezzo è manifestamente infondato.
4.2.1. – Stabilisce l’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva con L. 15 gennaio 1994, n. 64, che: “Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito: a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e: b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze”.
D’altro canto, l’illiceità del trasferimento o del trattenimento è esclusa, ai sensi dell’art. 13 della stessa convenzione, sicché l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore, qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: “a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”. Occorre aggiungere, inoltre, che, ai sensi dell’art. 16 della Convenzione, “le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento…”.
Nell’ambito del giudizio destinato a svolgersi dinanzi al Tribunale per i minorenni ai sensi della L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7 il pubblico ministero ha l’onere di provare l’esistenza del diritto di affidamento e il fatto della sottrazione. Per quanto riguarda, invece, l’allegazione e la prova dei fatti impeditivi del rientro, essi gravano in linea generale, ai sensi dell’art. 13 della convenzione, sul soggetto che si oppone ad esso: e ciò sta a significare che il difetto di prova in ordine alla sussistenza di circostanze impeditive del rientro, non può essere fatta ricadere, secondo la regola stabilita dall’art. 2697 c.c., sul pubblico ministero ricorrente.
Nondimeno, occorre per completezza sottolineare che il procedimento in discorso non può dirsi integralmente retto, in particolare dal versante della verifica di tali circostanze impeditive, dal principio dell’onere della prova, dovendosi al contrario riconoscere al Tribunale il potere di disporre indagini officiose ai sensi dell’art. 738 c.p.c., comma 3, senza essere vincolato alle decisioni del giudice dello Stato di residenza del minore (Cass. 26 settembre 2016, n. 18846).
Tale connotazione officiosa del procedimento in discorso, la quale richiede un approfondito scrutinio degli interessi del minore coinvolto nella vicenda, si giustifica sulla base della stessa ratio che anima la convenzione, la quale, nell’introdurre regole dirette al rispetto dei diritti di affidamento e di visita previsti da ciascuno Stato contraente, mira ad evitare trasferimenti illeciti ed è posta nell’interesse del minore, la cui tutela è lo scopo ultimo della Convenzione.
Il senso della predetta normativa, che il Tribunale ha correttamente applicato, è dunque manifesto: in presenza di sottrazione internazionale di minore non spetta al giudice del luogo presso cui il minore è trasferito valutare quali siano, per lui, le migliori condizioni di affidamento: la sottrazione internazionale è condotta che all’ordinamento ripugna ed alla quale va immediatamente posto rimedio ripristinando lo status quo ante, salvo non vi sia l’evidenza delle controindicazioni normativamente considerate.
Ora, nel caso di specie il Tribunale ha debitamente scrutinato la sussistenza dei presupposti tali da comportare l’ordine di rientro ed ha escluso che ricorressero motivi ostativi riconducibili alla previsione del citato art. 13. In particolare, il giudice di merito ha scrutinato gli addebiti rivolti dalla Q.N. al Q.M., addebiti riassumibili in ciò, che l’uomo avrebbe avuto comportamenti violenti e sarebbe stato dedito all’alcol, il tutto già ritenuto non credibile dal giudice tedesco, ed è pervenuto alla conclusione, all’esito di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, di assenza di “elementi per ritenere la sussistenza di un reale pericolo per A. in caso di rientro in Germania”.
4.2.2. – Quanto alla questione dell’ascolto del minore, il Collegio condivide il principio secondo cui, nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ai sensi dell’art. 315 bis c.p.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione dell’eventuale sua opposizione al ritorno in Italia (di recente Cass. 24 febbraio 2020, n. 4792).
Ma, ovviamente, intanto l’ascolto è necessario, in quanto ne sussistano i presupposti, sia per quanto stabilisce l’art. 315 bis c.c., comma 3, secondo cui: “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”, sia per quanto previsto dal citato art. 13, comma 2 secondo cui: “L’Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere”. Nel caso di specie, il Tribunale, lungi dal porsi in contrasto col principio enunciato, ha viceversa in concreto ritenuto, in conformità a quanto già deciso dal giudice tedesco occupatosi della vicenda, che mancassero le condizioni per procedere all’ascoltò sia in considerazione della sua età, essendo nato il *****, sia in considerazione delle sue particolari condizioni, tenuto conto di “gravi disturbi dello sviluppo linguistico dello sviluppo socio emozionale del minore, dovuti probabilmente a una sindrome di spettro autistico” (così a pagina 1 del decreto impugnato), condizioni aggravatesi rispetto alla situazione esaminata dal Tribunale di Starnberg per il fatto “che il bambino è stato isolato dalla madre, che non lo ha mandato a scuola né ha chiarito se e come il bambino sia curato per le sue patologie” (così a pagina 4 del decreto impugnato).
Anche in questo caso trattasi non già di violazione di legge, ma di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, in ordine alla sussistenza delle condizioni per procedere all’ascolto.
4.3. – Il terzo mezzo è in realtà riproduttivo di argomenti già svolti nel secondo.
Esso è manifestamente infondato.
Si addebita difatti al Tribunale di non aver analizzato il superiore interesse del minore al rientro: ma si è già visto che non era questo il compito del Tribunale, spettando ad esso non già di svolgere una valutazione comparativa tra le due situazioni, quella attuale e quella di provenienza, bensì di disporre incondizionatamente il rientro, salvo il ricorrere di ben determinate condizioni ostative la cui sussistenza è stata esclusa.
5. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
6. – Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021