LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4942/2019 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n. 58, presso lo studio dell’avvocato Cerquetti Romano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Monteverde Mario, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Adriana n. 5, presso lo studio dell’avvocato Rossetti Michele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Iacobbi Lorenzo, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Novara, con decreto del 6.4.2017, nel procedimento pendente tra i signori R.B. e C.S., coniugi già divorziati, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento e la collocazione dei minori R. (nato il *****) e F. (nato il *****), ha dichiarato l’illiceità del trasferimento del figlio F. a *****, operato unilateralmente dal padre, senza il consenso dei Servizi affidatari e dell’altro coniuge, ha comunque disposto la ricollocazione del figlio F. presso il padre, e, al fine di salvaguardare i rapporti di F. con la madre ed il fratello, in quel di *****, ha disposto l’obbligo di accompagnamento di quest’ultimo a carico del padre, a fine settimana alternati, presso la stessa madre ed il fratello R..
Infine, il Tribunale di Novara, ha disposto provvedimenti sanzionatori a carico del sig. R., per ogni giorno di omessa effettuazione degli incontri, condannando lo stesso al risarcimento dei danni ex art. 709 ter c.p.c. nella misura di Euro 5.000,00 a favore della sig.ra C., di Euro 2.500,00 per ogni figlio, oltre Euro 5.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Per quanto di interesse, la Corte d’Appello di Torino, con decreto del 27.06.2018, presso atto che, in corso di causa, il minore R. era tornato a vivere presso la madre, ha disposto che il sig. R. possa incontrarsi ed intrattenersi con i figli liberamente un week end al mese ed ha posto a carico dello stesso l’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori versando alla moglie, collocataria di entrambi, la somma mensile di Euro 700,00 complessivi (350,00 per ciascun figlio). Infine, il giudice di secondo grado ha revocato tutte le sanzioni precedentemente adottate dal Tribunale di Novara nei confronti del R., sia ai sensi dell’art. 614 c.p.c. che dell’art. 709 ter c.p.c., e ciò sul rilievo che la vendita messa in vendita della casa ex coniugale (alla base della scelta di trasferirsi in *****) sembrava costituire un dato di fatto oggettivo e che, pertanto, le sanzioni inflitte al R. non trovavano legittimazione in un atteggiamento volutamente prevaricatore dei diritti e delle esigenze altrui, o, quantomeno, non vi era prova certa che un tale atteggiamento fosse effettivamente sussistente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.S. affidandolo a sette motivi illustrati anche da memoria.
R.B. ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ stata dedotta la violazione dell’art. 30 Cost., art. 337 ter e 709 ter c.p.c., art. 29 Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, art. 3 Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, artt. 1 e 6 Convenzione Europa dei diritti del fanciullo, art. 24, comma 2 e art. 52 Trattato di Nizza, art. 8 CEDU.
Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello, nel revocare le sanzioni ex art. 709 ter c.p.c., non ha considerato la gravità della condotta posta in essere dal R. nel decidere di trasferire il minore F. in ***** senza consultarsi con la madre del minore e con i Servizi Sociali, cui il minore era stato affidato. La ricorrente si duole, altresì, della vaghezza e della illogicità della motivazione (riferimento alla vendita all’asta della casa) posta a fondamento della revoca delle disposizioni sanzionatorie a carico del R..
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito travisato i principi dell’onere della prova.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Lamenta la ricorrente la motivazione meramente apparente o comunque assente della Corte di merito che non ha tenuto conto della condotta illecita del R., il quale ha violato provvedimenti giudiziali, sacrificando gli interessi del minore e quelli del genitore non collocatario. In particolare, non è stata motivata la decisione di eliminare ogni sanzione a carico del R..
4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 709 ter c.p.c., per avere la Corte di merito revocato le sanzioni (precedentemente applicate al controricorrente) previste da tale norma, nonostante ricorressero tutti i presupposti per la loro applicazione.
5 Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 614 bis c.p.c., per avere la Corte revocato la sanzione stabilita dal Tribunale di Novara a carico del R. nonostante che la stessa fosse più che giustificata.
6. I primi cinque motivi, da esaminare unitariamente, censurando la decisione della Corte d’Appello di revocare i provvedimenti sanzionatori precedentemente applicati al R., sono inammissibili. Non vi è dubbio che la ricorrente, nel dedurre la gravità della condotta posta in essere dal R. nel trasferimento del figlio in *****, nonché l’erroneità della decisione con cui il giudice di secondo grado ha revocato i provvedimenti sanzionatori applicati a quest’ultimo, abbia inammissibilmente svolto doglianze di merito, in quanto finalizzate a censurare la valutazione (in fatto) effettuata dalla Corte d’Appello in ordine alla mancanza di volontà del controricorrente di prevaricare (attraverso il trasferimento in *****) le esigenze ed i diritti altrui.
Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità se non a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione), come interpretato da questa Corte nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante è integrato solo in caso di mancanza assoluta della motivazione o motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione.
Nel caso di specie, le censure con cui la ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione sono palesemente generiche.
7. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 316 bis c.c.. in relazione al richiesto contributo al mantenimento dei figli minori.
Lamenta la ricorrente che, nonostante già nel giudizio di primo grado avesse fatto presente che la propria attività lavorativa era cessata, tale circostanza era stata considerata non provata.
Anche in appello, la ricorrente aveva affermato di essere priva di redditi, ma, ciò nonostante, la sua richiesta di riconoscimento di un assegno di importo superiore per il figlio R. era stata disattesa. Infine, anche l’assegno di mantenimento liquidato per il figlio F. si era rivelato del tutto inidoneo.
8. Il motivo è fondato.
Va osservato che, nonostante la Corte d’Appello avesse accertato documentalmente che la situazione patrimoniale della ricorrente era nettamente peggiorata rispetto al passato, non percependo la stessa più alcun reddito a causa del suo stato di disoccupazione (vedi pag. 5 decreto impugnato), la stessa ha disposto solo un lieve aumento di Euro 50,00 mensili per il figlio R. (per un totale di Euro 350,00, somma riconosciuta anche per l’altro figlio F. di cui era divenuta, nel frattempo, collocataria), giustificandolo “in considerazione dell’incremento di spesa correlato con il progredire dell’età dei minori”, senza quindi tenere conto della intervenuta modifica delle condizioni patrimoniali delle parti – come detto, dalla stessa Corte di merito evidenziata – rispetto alla misura del contributo precedentemente stabilita.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà, altresì, statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
9. il settimo motivo, con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 92 c.p.c. è assorbito.
PQM
Accoglie il sesto motivo, assorbito il settimo, inammissibili i primi cinque, cassa il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto, rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà, altresì, statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021