LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10239 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
D.G.P., (C.F.: *****);
D.G.F., (C.F.: *****);
D.G.A., (C.F.: *****);
C.E.D.A.F. S.r.l., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, D.G.P., rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Cataldo D’Andria, (C.F.: *****) e Mariangela Mastrogregori (C.F.: MST MNG 73A67 H501W);
– ricorrenti –
nei confronti di:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2085/2018, pubblicata in data 17 settembre 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha agito in giudizio nei confronti di G., P., F. e D.G.A., S.A., nonché la LUIS di S.A. & C. S.a.s. e la C.E.D.A.F. S.r.l., per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di una serie di atti di disposizione patrimoniale posti in essere da D.G.G. in favore degli altri convenuti.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Livorno, in relazione solo ad alcuni degli atti impugnati.
La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta anche in relazione agli altri atti di disposizione impugnati.
Ricorrono P., F. e D.G.A., nonché la C.E.D.A.F. S.r.l., sulla base di sei complessivi motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
L’Agenzia controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, prima della data dell’adunanza camerale, con richiesta di compensazione delle spese, sottoscritto sia dalle parti che dal loro difensore (avvocato Mastrogregori).
La rinuncia risulta regolare ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
L’atto di rinuncia risulta notificato (in data 31 marzo 2021, a mezzo P.E.C.) all’Agenzia delle Entrate, controricorrente, ma non risulta l’accettazione della stessa.
Secondo l’indirizzo di questa Corte, peraltro, “la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione” (Cass., Sez. 6 – L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Rv. 634622 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 – 01);
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, la Corte ritiene sussistere motivi tali da giustificare la condanna dei rinunzianti al loro pagamento, come del resto previsto dall’art. 391 c.p.c., comma 2, (e ciò anche in considerazione del fatto che l’amministrazione controricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., ha fatto presente che le decisioni di merito che avevano quasi integralmente annullato gli avvisi di accertamento dei crediti tributari posti a fondamento dell’azione revocatoria, risultano tutte oggetto di cassazione, senza che i relativi giudizi siano stati riassunti, circostanze non contestate dai ricorrenti).
PQM
La Corte:
dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia; condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 18.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021
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