Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27159 del 06/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4778-2020 proposto da:

D.G.G., C.M., C.F.D., C.A.M., G.R.;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

che:

– la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava la domanda proposta da D.G.G., C.A.M., C.M., C.F.D. (gli ultimi tre nella loro qualità di eredi di D.G.L.) al fine di conseguire l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di controversia civile definita dalla stessa Corte d’appello di Caltanissetta in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte;

– la Corte di merito rilevava che tra le parti originarie del giudizio di rinvio, definito con sentenza n. 60 del 2017, figurava anche la Cooperativa edilizia “***** a r.l.”, la quale era stata cancellata dal registro delle imprese il 18 dicembre 2018, nelle more del giudizio di cassazione;

– la cancellazione importava che il giudizio in corso avrebbe dovuto essere proseguito dai soci o riassunto nei loro confronti, in applicazione della norma dell’art. 2495 c.c., comma 2, secondo l’interpretazione di essa data dalla giurisprudenza di legittimità;

– la corte adita rilevava ancora che la riassunzione era stata operata dal Comune di Mazzarino (controparte del giudizio presupposto) nei confronti dei soci della cooperativa e che la corte di rinvio, al fine di garantire la integrità del contraddittorio, aveva ordinato la chiamata in causa di due ulteriori soci nei cui confronti il giudizio non era stato riassunto;

– da tali rilievi conseguiva che, al fine di far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, era sufficiente la notifica nei confronti dei soci della cooperativa estinta, oltre che della controparte, mentre non occorreva la notifica nei confronti della società già cancellata;

– la pronuncia, nella parte in cui comprendeva fra le parti del giudizio anche la Cooperativa, era imiti liter data;

– avuto riguardo alla data dell’ultima notificazione della sentenza, questa era divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2008, conseguendone la tardività della domanda volta a ottenere l’equo indennizzo, in quanto proposta con ricorso depositato il 2 novembre 2018, decorso il termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4;

– per la cassazione del decreto D.G.G., C.A.M., C.M., C.F.D. hanno proposto ricorso affidato due motivi;

-il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

– i ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti sostengono che, in presenza di una sentenza emessa anche nei confronti della Cooperativa, chiamata in giudizio in sede di riassunzione e dichiarata contumace nel giudizio riassunto, la corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto del dato processuale oggettivo che la sentenza conclusiva del giudizio presupposto non era stata notificata alla Cooperativa;

– conseguentemente male ha fatto la corte d’appello a far dipendere la definitività del provvedimento dalla ultima notifica della sentenza;

– l’omessa notifica della stessa sentenza a una delle parti imponeva, a questi effetti, di considerare il termine lungo;

– la corte di merito, con il rilevare ex post la estinzione della cooperativa e le conseguenze di ordine sostanziale connesse con l’estinzione, aveva violato il giudicato, formatosi anche nei confronti della Cooperativa;

– il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– la corte d’appello non ha considerato che il provvedimento conclusivo del giudizio presupposto aveva statuito anche nei confronti della società, rigettando le domande di controparte e compensando le spese;

– nonostante in quel giudizio fosse stata acquisita la prova della cancellazione, non ci fu alcun provvedimento di interruzione, né una statuizione di improseguibilità in rito dell’azione;

– il riferimento, operato con il provvedimento impugnato, alla nozione di sentenza inuti liter data riguarda il merito del giudizio, ma certamente non poteva incidere sulla necessità di ancorare il passaggio in giudicato al decorso del termine lungo;

– i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati;

– la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “da cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L.Fall., art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso” (Cass., S.U., n. 6070/2013);

– l’applicabilità di tale principio nella vicenda in esame comporta, come ha correttamene riconosciuto il decreto impugnato, che la presenza della società cooperativa estinta nel giudizio di rinvio era solo apparente;

– la medesima Corte d’appello, adita in sede di rinvio, aveva dato atto dell’avvenuta cancellazione della società cooperativa in data 18 dicembre 2008, quando ancora pendeva il giudizio di cassazione; aveva dato atto inoltre che il Comune di Mazzarino, il quale vantava un credito nei confronti della società cooperativa, aveva riassunto il giudizio nei confronti dei soci;

– risulta inoltre che al giudizio di rinvio hanno partecipato tutti i soci della società estinta e che, proprio al fine di garantire l’integrità del contraddittorio, la corte di rinvio ha ordinato la chiamata nel giudizio di due soci della cooperativa nei cui confronti il giudizio non era stato riassunto;

– consegue da quanto sopra che, notificata la sentenza su impulso degli stessi attuali ricorrenti a tutte le parti del giudizio di rinvio, non occorreva altro al fine del decorso del termine breve, tenuto conto che l’ente estinto non aveva più alcuna veste né per proporre, né per essere destinatario dell’impugnazione;

– l’impugnazione, infatti, va proposta da e contro i soggetti reali del rapporto (Cass. n. 11759/2002): come sarebbe stata irrilevante, agli effetti del decorso del termine, l’eventuale notificazione della sentenza nei confronti dell’ente estinto (Cass. n. 6478/2020), allo stesso modo è irrilevante, nel senso di impedire il decorso del termine breve, la mancata notificazione nei confronti del medesimo ente estinto;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese;

– essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472