LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13293-2020 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MELORIA, 27, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SABA, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANA DEMURTAS, ALESSIO URRU;
– ricorrente –
contro
ICHNOS SOLUTION SRL, INTESA SANPAOLO SPA;
– intimate –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 76/2020 del TRIBUNALE di LANUSEI, depositata il 6/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO SGROI, che, visti gli artt. 42 e ss. e 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso per regolamento di competenza e dichiari la competenza del Tribunale di Lanusei, rimettendo le parti dinanzi a detto Ufficio, con le conseguenze di legge.
CONSIDERATO
che:
M.G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su due motivi, avverso la sentenza del 6 marzo 2020, emessa dal Tribunale di Lanusei nel procedimento NRG 624/2017 tra lo stesso attuale ricorrente (attore) e Ichnos Solutions S.r.l. e Intesa Sanpaolo S.p.a. (convenute);
con tale sentenza, accogliendo l’eccezione sollevata da Intesa Sanpaolo S.p.a., è stata dichiarata l’incompetenza di quel Giudice, per essere competente il Tribunale di Cagliari a decidere sulla domanda proposta dal M. – volta alla pronuncia di invalidità o di risoluzione del contratto di fornitura e messa in opera di un impianto fotovoltaico nonché alla risoluzione del collegato contratto di finanziamento stipulato con la banca convenuta, quale successore di Accedo S.p.a. – in base alla clausola n. 12 del contratto di fornitura stipulato tra l’attuale ricorrente e Ichnos S.r.l., nella quale si prevede che per qualsiasi controversia è competente il foro di Cagliari in via esclusiva;
il Tribunale di Lanusei ha pure, in particolare, ritenuto infondata la replica dell’attore sul punto, in ordine alla vessatorietà della clausola in questione, in base al rilievo che tale clausola era stata sottoscritta separatamente, dopo la sottoscrizione cumulativa delle condizioni generali del contratto;
le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
il ricorrente ha depositato memoria;
il P.G. ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Lanusei, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
che:
con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, del D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del Consumo), art. 33, comma 2, lett. u) e art. 66 bis e di ogni altra norma e principio regolante la materia dei diritti del consumatore e art. 1341 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; per non aver il Tribunale di Lanusei ritenuto sussistente la sua competenza quale foro del consumatore, pur risiedendo nel suo circondario il M.;
considerato che:
il primo motivo è fondato sul rilievo che il Tribunale adito si è basato, per sostenere l’efficacia della clausola derogatoria della competenza esclusiva del foro del consumatore – e tale deve essere qualificato l’attore, sia nel rapporto di fornitura dell’impianto in questione sia nel rapporto di finanziamento con la banca -, sulla circostanza della sottoscrizione separata laddove, invece, detta circostanza non risulta sufficiente, alla stregua del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che, per ammettere l’efficacia di una tale clausola derogatoria, richiede anche la prova dell’esistenza di una seria e reale trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, conclusasi con l’approvazione della medesima, quando, come nella specie, essa sia presente in forme contrattuali impostate secondo moduli predisposti unilateralmente dal professionista (Cass., ord., 28/04/2020, n. 8268; Cass., ord., 10/07/2013, n. 17083); e l’onere probatorio sul punto è posto a carico del professionista dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 34, comma 5;
in difetto di prova di tale trattativa individuale, non può ritenersi, quindi, superata la presunzione di vessatorietà della clausola in questione, ai sensi dell’art. 33 Codice del consumo, comma 2, lett. u);
il secondo motivo, con il quale si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare, degli artt. 13211372 c.c. e dell’art. 28 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, resta assorbito, presupponendo lo stesso l’efficacia della clausola n. 12, il che, invece, per quanto evidenziato in relazione al primo motivo, deve essere escluso;
rilevato che:
la competenza esclusiva del foro del consumatore attrae necessariamente, come pure evidenziato dal P.G., anche quella relativa al connesso rapporto di finanziamento – per il quale, peraltro, la banca non ha formulato eccezioni riferibili ad alcuno dei fori generali – stante la vis actractiva in tal senso (Cass., ord., 12/03/2014, n. 5705);
ritenuto che:
alla luce delle considerazioni che precedono, vada accolto il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza, con assorbimento del secondo e che debba, pertanto, in accoglimento complessivo del ricorso, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Lanusei, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge e che provvederà anche in relazione alle spese del presente procedimento;
stante l’accoglimento del ricorso, vada dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lanusei, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge e che provvederà anche alle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021